Voltura utenze domestiche: le morosità pregresse non possono essere imputate al nuovo utente
Redazione17 gennaio 2022Edit this post

In caso di voltura delle utenze domestiche, l’omesso pagamento delle fatture emesse prima della voltura non possono essere addebitate al nuovo utente.
È quanto stabilito dal Giudice di Pace di Asti con la sentenza n. 676/2015 al termine del procedimento instaurato dal nuovo proprietario di un immobile al quale, dopo aver effettuato la voltura del contratto di fornitura di acqua, la società erogante il servizio richiedeva il pagamento delle fatture emesse a favore del precedente utente.
Il Giudice di Pace incentra la propria decisione sulla definizione di voltura contenuta nella Delibera n. 348/2007 relativa al mercato dell’energia ma analogicamente applicabile a tutti gli altri tipi di utenza, ovvero “la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo”.
Ne consegue che con la voltura vengono ad esistenza due distinti contratti, uno con il precedente utente ed uno con quello nuovo. Pertanto, poiché ai sensi dell’art. 1372 c.c. il contratto produce effetti solo tra le parti, il nuovo utente potrà essere chiamato a rispondere solo per le obbligazioni nascenti dal proprio contratto, e non per quelle derivanti dal contratto stipulato dal predente contraente.
Conclude pertanto il Giudice di Pace “gli importi portati dalle fatture precisate non possono essere addebitati all’odierno attore, in quanto trattasi di morosità maturate anteriormente rispetto alla voltura della fornitura di acqua dallo stesso sottoscritta, imputabili solo ed esclusivamente al precedente utente”.