Telecamera in condominio: decide il singolo
Redazione18 gennaio 2022Edit this post
La Corte di Cassazione, con la sentenza 3 gennaio 2013 n. 71, affronta il caso di un condòmino che, a fronte di atti di danneggiamento regolarmente denunciati, al fine di evitarne il ripetersi, aveva installato una videocamera per la sorveglianza dell’area adibita a parcheggio condominiale e del relativo ingresso in assenza di delibera assembleare, e richiedeva ai condòmini il rimborso pro quota dei costi sostenuti.
La Suprema Corte di Cassazione afferma che il caso di specie è qualificabile come ‘spesa urgente’ ai sensi dell’ art. 1134 c.c. e che, conseguentemente, il condòmino ha diritto di ripetere i costi sborsati per l’installazione del sistema di video sorveglianza anche in assenza di delibera assembleare, sussistendo la necessità e l’urgenza di apporre la videocamera.
Peraltro i Giudici di legittimità hanno ribadito che non sussiste reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p. nel caso in cui le riprese riguardano aree destinate ad un numero indeterminato di persone poiché la norma indicata attiene solo i casi in cui l’interferenza concerne la libera estrinsecazione della personalità umana all’interno dei luoghi oggetto di privata dimora (ad esempio l’ingresso di un appartamento).

