SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE, IL NUCLEO FAMILIARE COME ANCHE L’ABITAZIONE RESTA UNICO
Ex coniugi de facto, resta l’Imu
La ex moglie di fatto è tenuta al versamento dell’Imu nonostante lui già risieda altrove perchè l’esenzione opera solo in caso di separazione formale. La Cassazione (ord.1199 del 17/1/2022) ha accolto il ricorso del comune di Martinsicuro. I due si erano separati ma non sulla carta. Lui viveva in un’altra casa, lei era rimasta nell’abitazione familiare. Per Ctp e Ctr sussistevano i requisiti per l’esenzione dal tributo. Quindi il ricorso dell’ente locale alla Corte accolto con successo.

Qualora due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (unità distinta ed automa rispetto ai suoi componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente che dimori in un immobile di cui sia proprietario non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi il presupposto di abitazione principale del suo nucleo familiare.

Ciò perché l’esenzione Imu prevista per la casa principale dall’art.13, c.2, dl 201/2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma anche che vi risiedano anagraficamente. Infatti, come novellato dall’art.4, c.5, dl 16/2014), le parole «dimora abitualmente e risiede anagraficamente» dell’art.13, c.2 sono state sostituite da «e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

fonte italiaoggi