Verbale assemblea condominiale senza millesimi
Il verbale deve indicare, anche in via deduttiva, i condòmini votanti. Secondo alcune sentenze, non è necessario indicare il numero dei millesimi.
In base all’articolo 1136 del Codice civile, «delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore». Il verbale pertanto racconta lo svolgimento dell’assemblea, consente di verificare quanti condòmini erano presenti, di cosa si sia discusso, quali delibere siano state adottate e le maggioranze partecipative e deliberative. O, almeno, così dovrebbe essere. Capita (e non di rado) che tali elementi non vengano riportati. Così, potrebbe succedere di imbattersi in un verbale di assemblea condominiale senza millesimi o senza l’indicazione dei nomi dei votanti. A questo punto, sorge spontanea una domanda: la delibera è valida? Può essere contestata e, se sì, entro quanto tempo? Sul punto, si è già espressa più volte la giurisprudenza. Vediamo qual è l’orientamento dei giudici in proposito.
Partiamo col ricordare che il calcolo dei millesimi è necessario sia per la verifica del quorum costitutivo – ossia del numero minimo di condomini affinché l’assemblea possa dirsi validamente costituita e possa poi passare a deliberare sull’ordine del giorno – sia per la verifica dei quorum deliberativi – quelli cioè necessari per approvare le singole questioni oggetto di votazione -.
Ne deriva innanzitutto che, al momento dell’apertura del verbale, per la verifica del quorum costitutivo, è necessario indicare i nomi dei singoli condomini presenti (anche se per delega).
È interessante sul punto un precedente del tribunale di Bari che condividiamo [1] secondo cui non è necessaria l’indicazione dei millesimi rispetto al singolo condomino votante, atteso che, una volta indicati specificatamente i soggetti presenti, il calcolo dei millesimi ben può avvenire attraverso il riferimento alle tabelle millesimali. Della stessa opinione è il tribunale di Monza [2] che, rifacendosi alla normativa in tema di delibere societarie, ritiene valido il verbale “sintetico”, senza cioè l’indicazione dei millesimi dei soggetti votanti.
Altri precedenti sposano però un’interpretazione più formale e rigorosa. Come chiarito dalla Cassazione [3], in tema di condominio, il verbale dell’assemblea di condominio, ai fini della verifica dei “quorum” prescritti dal Codice civile, deve contenere l’elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali. Ciò nonostante il verbale resta ugualmente valido ove, pur riportando l’indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire, “per differenza”, coloro che hanno votato a favore.
È altresì ammessa la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell’assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti all’adunanza.
Sempre secondo la Suprema Corte, tra i presupposti di validità delle delibere del condominio vi è l’indicazione analitica, a verbale, dei nomi dei votanti e delle loro rispettive quote in millesimi. Ciò al fine di poter successivamente verificare, anche ai fini dell’impugnazione, l’esistenza dei quorum previsti dalla legge e degli eventuali conflitti di interesse. L’assenza di indicazioni circa i nominativi dei soggetti che hanno votato la decisione non consente di accertare in che modo l’approvazione sia stata assunta. Con la conseguenza che la delibera impugnata è illegittima per un vizio di formazione della volontà dell’organizzazione condominiale.
L’espressione del voto e la riferibilità ai singoli condòmini deve sempre emergere dal verbale, anche solo in via deduttiva.
Ne discenderebbe la nullità della delibera [4] la quale – a differenza dei casi di annullabilità che impongono il rispetto del termine di decadenza di 30 giorni dalla delibera stessa per la relativa impugnazione – può essere fatta valere in qualsiasi momento, senza cioè limiti di tempo.
In passato, la Cassazione ha affermato che, «non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condòmini favorevoli, tuttavia contenga l’elenco di tutti i condòmini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione nominativa, dei condòmini astenuti e contrari e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condòmini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell’edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la delibera abbia in effetti superato il quorum richiesto dal Codice civile» [5].
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