Canoni tassati senza avviso della risoluzione
La Ctr Lombardia: nessuna prova del versamento all’ufficio del registro

Per le locazioni commerciali sono comunque imponibili i canoni maturati e non percepiti se l’interessato, anche prima della risoluzione dichiarata giudizialmente, non dimostri che abbia dato comunicazione all’affittuario della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa né prodotto il versamento previsto per la comunicazione dell’avvenuta risoluzione che avrebbe dovuta essere effettuata all’ufficio del Registro. Così si pronuncia la Ctr per la Lombardia nella sentenza 1 del 4 gennaio 2022.

L’agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento a carico di una persona fisica determinando per l’anno 2013 maggiori redditi fondiari rispetto a quelli dichiarati con il modello 730 dello stesso anno. Tale ripresa fiscale, relativa al reddito derivante dal contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, muoveva dalla considerazione che il contratto doveva ritenersi risolto solo nel dicembre del 2013, ossia alla data di rilascio fissata dal giudice designato del Tribunale nell’ambito della procedura di convalida di sfratto e intimazione di rilascio per morosità del conduttore. In sede di ricorso, il contribuente deduceva l’erroneo riferimento da parte dell’Ufficio all’articolo 26, comma 1, del Tuir, atteso che nel caso in esame, in cui il contratto di locazione era riferito ad uso diverso dall’abitativo, il contratto doveva ritenersi risolto all’atto dell’inadempimento nel pagamento del canone di locazione, essendo stata pattuita clausola risolutiva espressa con riferimento alla prestazione del pagamento.

I giudici di primo grado accoglievano il ricorso considerando dirimente il fatto che l’inadempimento al pagamento dei canoni di locazione, costituente causa della risoluzione, risultava accertato tramite il procedimento di convalida di sfratto che attestava la data certa dell’inadempimento contrattuale. Tenuto conto di tale dato accertato a mezzo provvedimento giurisdizionale, doveva ritenersi provata l’intervenuta risoluzione del contratto dal febbraio del 2013 (e non dicembre 2013), momento a partire dal quale non poteva più procedersi a tassazione del canone di locazione, tornandosi alla regola generale della rendita fondiaria.

I giudici d’appello rammentano che a norma dell’articolo 26, comma 1 , del Tuir, i redditi fondiari concorrono a formare il reddito imponibile «indipendentemente dalla percezione» da parte del soggetto a ciò legittimato. A tale regola si fa in parte eccezione per i redditi da locazione ad uso abitativo, ma si tratta di un caso diverso da quello esaminato.

I giudici ambrosiani avallano la linea interpretativa seguita dall’Amministrazione finanziaria laddove ritiene non imponibili i canoni maturati e non percepiti, anche di locazioni commerciali, laddove sia comunque fornita prova dell’effettiva risoluzione del contratto anche prima della risoluzione dichiarata giudizialmente. Nel caso in questione, tale prova non risultava essere stata fornita dato che non era stato dimostrato dall’interessato che avesse dato comunicazione all’affittuario della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa che pure era effettivamente inserita nel contratto, né risultava prodotto il versamento previsto per la comunicazione dell’avvenuta risoluzione all’Ufficio del Registro.

fonte sole24h