Delibere sui millesimi all’unanimità se si deroga al Codice civile
Serve il consenso di tutti per modificare i criteri del regolamento contrattuale
I parametri devono essere gli stessi per ogni condomino: o vani o metri quadrati
La modifica delle tabelle millesimali è da sempre argomento di scontro nei condomìni . Tornano ad affrontare il tema due recenti pronunce della Cassazione, la 786/2022 depositata il 12 gennaio e la 1059 del 14 gennaio 2022 . Nella prima, a rivolgersi alla Suprema corte era stato l’amministratore di un condominio.Contestava la pronuncia di appello che aveva annullato una delibera modificativa dei millesimi a maggioranza, prevedendo la partecipazione alle spese per le parti comuni anche dei proprietari dei locali del piano terra dello stabile, sino ad allora esclusi.
Per i giudici di merito l’esclusione traeva origine dal regolamento di natura contrattuale, predisposto cioè dall’originario proprietario dello stabile ed accettato dagli acquirenti delle singole unità, in sede di compravendita. Le tabelle erano parte integrante di quel regolamento e passavano di proprietario in proprietario con l’atto di acquisto.
Tesi confermata dai giudici di legittimità: l’atto di approvazione delle tabelle, se conforme ai criteri dell’articolo 1223 del Codice civile e 68 delle Disposizioni attuative, costituisce un’operazione aritmetica e non ha valore negoziale per cui si può modificare a maggioranza; ma se vi deroga, come in questo caso, va approvato da tutti i condòmini.
L’assenso unanime per le modifiche delle tabelle è richiamato anche dall’altra pronuncia, la 1059/2022. All’origine l’impugnazione di una delibera da parte di una condomina a causa della violazione dei criteri legali per la redazione delle tabelle . Nel ricorso, centrato su vari motivi, ne va sottolineato uno. La Corte territoriale non aveva valutato l’illegittimità della delibera nella parte in cui stabiliva differenti criteri valutativi dei millesimi tra una proprietà e l’altra: per quella della ricorrente in metri quadrati, per le altre in vani. Ciò, insieme alla mancata unanimità nell’approvazione delle modifiche, avrebbe comportato la nullità dell’atto. Ricorso accolto dalla Suprema corte limitatamente a questo motivo.
fonte sole24h

