Niente ordini di demolizione al condominio
È illegittimo, per violazione dell’articolo 34 del Dpr 380/2001, il provvedimento con il quale un Comune ha ingiunto a un condominio la demolizione di un manufatto abusivo, motivato con riferimento al difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire: è quanto stabilito dalla sentenza 14/2022 del Tar Basilicata.
L’ordinanza di demolizione, infatti, riguardava presunti abusi edilizi insistenti su di un manufatto facente parte dell’edificio condominiale.Il provvedimento veniva annullato per difetto di legittimazione passiva. Il Tar ricorda che il condominio è un ente di gestione che non ha alcuna titolarità giuridica sui beni comuni rispetto ai singoli proprietari. Questo principio è stato peraltro confermato anche dopo le modifiche introdotte nel Codice civile dalla legge 220/2012 che, pur avendo attribuito un attenuato grado di soggettività al condominio, non ha riconosciuto una vera e propria personalità giuridica (Cassazione, sentenza 19663/2014)
L’articolo 1117 del Codice civile stabilisce che le parti comuni dell’edificio sono oggetto di proprietà comune dei condomini, con la conseguenza che il condominio non vanta alcun diritto reale sulle stesse. Il Dpr 380/2001 chiarisce che le ordinanze di demolizione e rimessione in pristino debbano essere rivolte al «proprietario e al responsabile dell’abuso»: il condominio, non potendo essere responsabile dell’abuso e non essendo proprietario del bene immobile al quale l’abuso si riferisce, non può essere destinatario di alcuna misura sanzionatoria.
fonte sole24h

