DALLE ENTRATE, UN NUOVO DOCUMENTO DI PRASSI SU TASSAZIONE E RETROCESSIONE DELLA PROPRIETÀ
Il registro si fa proporzionaleMisura proporzionale e non fissa
Misura proporzionale e non fissa
In caso di risoluzione consensuale di una compravendita, l’imposta di registro si corrisponde in misura proporzionale. A chiarirlo è la risoluzione n. 3/E del 18 gennaio 2022 in cui l’Agenzia delle entrate ha analizzato il corretto trattamento tributario, ai fini della tassazione indiretta, da applicare all’atto di scioglimento del vincolo contrattuale in una compravendita immobiliare. All’interno del documento, infatti, l’amministrazione finanziaria ha fornito indicazioni sulla tassazione e, più nello specifico, sull’imposta di registro da applicare nel caso in cui i soggetti di una compravendita immobiliare intendano tornare sui propri passi, procedendo alla risoluzione per mutuo consenso del contratto di compravendita e alla retrocessione della proprietà del bene.
Il caso preso in esame dall’Agenzia è quello di una compravendita immobiliare in cui le parti avevano deciso il pagamento del saldo all’atto dell’erogazione del mutuo, con connessa domanda di prestito presentata all’Inps, tuttavia respinta poiché l’atto era già stato stipulato. Le due parti si erano così accordate per risolvere il contratto e ricominciare la procedura prevista per la richiesta di mutuo. Stando a quanto evidenziato nella risoluzione, «la retrocessione della proprietà del bene oggetto di un precedente atto di compravendita quale prestazione patrimoniale del contratto di mutuo consenso deve essere tassata autonomamente ai fini dell’imposta registro, con applicazione dell’aliquota in misura proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari». Infatti, alla luce dei richiami fatti dalla stessa amministrazione alla sentenze della corte di Cassazione n.5745 e n. 24506 del 2018 sulla clausola risolutiva espressa e sul mutuo consenso in relazione all’imposta di registro in misura fissa o proporzionale, nel caso di specie si applicherà il comma 2 dell’art.28 del dpr 131/1986 (Tur). Per questo, dal momento che la risoluzione dell’originario contratto è stata realizzata attraverso un apposito negozio, si dovrà applicare la tassazione in misura proporzionale secondo quanto previsto per le cessioni immobiliari dall’art.1 della tariffa, parte prima allegata al Tur. Non sarà invece prevista la restituzione delle somme versate.
fonte italiaoggi

