Cortile funzionalmente destinato a più edifici
Redazione21 gennaio 2022Edit this post
Viene inteso come cortile, ai fini dell’inclusione nelle parti comuni dell’edificio elencate dall’articolo 1117 del Codice Civile, qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, o che abbia anche la sola funzione di consentirne l’accesso.
Al medesimo regime del cortile, espressamente contemplato dall’articolo 1117, n. 1, del Codice Civile tra i beni comuni, salvo specifico titolo contrario, rimane sottoposto altresì il cavedio – altrimenti denominato chiostrina, vanella o pozzo luce – e cioè il cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell’edificio comune, destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari, quali ad esempio bagni, disimpegni, servizi.
La presunzione legale di comunione, stabilita dall’articolo 1117 del Codice Civile, si reputa inoltre operante anche nel caso di cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi e autonomi, tra loro non collegati da unitarietà condominiale.
Sezione II, sentenza 8 settembre 2021, n. 24189, Pres. D’Ascola

