Domanda riconvenzionale di proprietà esclusiva del bene
Redazione25 gennaio 2022Edit this post

Ove un condomino, convenuto dall’amministratore con azione di rilascio di un bene asseritamente di proprietà comune, proponga una domanda riconvenzionale, ai sensi degli articoli 34 e 36 del Cpc, diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, viene meno la legittimazione passiva dell’amministratore rispetto alla contro domanda, dovendo la stessa, giacché incidente sull’estensione del diritto dei singoli, svolgersi nei confronti di tutti i condomini, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale.
Nell’ipotesi in cui una siffatta domanda riconvenzionale venga proposta e decisa solo nei confronti dell’amministratore, o di alcuni dei partecipanti al condominio, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio può essere denunciata o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, ove gli elementi che rivelano la necessità del litisconsorzio emergano con evidenza dagli atti.
Sezione II, sentenza 21 settembre 2021, n. 25497, Pres Orilia