LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI QUESITI DEGLI ESPERTI
Visto e attestazione, benefici slegati dal momento della spesa
ItaliaOggi pubblica le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli esperti, diffuse al V Forum nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili organizzato il 25 gennaio 2022 da ItaliaOggi e Cnpr su “Le novità della legge di bilancio per professionisti e imprese”
SUPERBONUS E SISMABONUS
1. VISTO DI CONFORMITÀ E ATTESTAZIONE PER BONUS ORDINARI. Si chiede se, dopo l’emanazione del D.L. 157/2021 (decreto Antifrodi) è possibile portare in detrazione, ai fini anche dei cosiddetti bonus ordinati, i costi relativi all’attestazione delle spese e visto di conformità, stante l’obbligatorietà degli stessi in relazione ai maggiori adempimenti richiesti.
L’articolo 1, comma 29, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha inserito nell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), concernente l’ “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”, il comma 1-ter, con ciò introducendo l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese sostenute ai fini dell’applicazione delle detrazioni diverse dal Superbonus, spettanti per gli interventi indicati nel comma 2 del medesimo articolo 121, e per le quali è possibile esercitare, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, l’opzione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo (cd. sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alle predette detrazioni.
È stabilito che il visto di conformità sia rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
Inoltre, in base alla lettera b) del citato comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto Rilancio, i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis, del medesimo decreto Rilancio.
In sostanza, gli adempimenti sopra elencati sono effettuati con le stesse modalità previste ai fini dell’applicazione del cd. Superbonus.
Il secondo periodo della lettera b) del suddetto comma 1-ter stabilisce che: «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi».
Per effetto di tale disposizione, la detrazione spetta comunque per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative ai predetti interventi, indipendentemente dal momento del relativo sostenimento.
2. COMUNITÀ ENERGETICHE. Il comma16-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, prevede la fruibilità della detrazione maggiorata del 110% per l’installazione di impianti da parte delle “comunità energetiche” costituite nella forma di enti non commerciali o di condomini, ai sensi dell’art. 42-bis del D.L. 162/2019, convertito dalla legge 8/2020. Stante il rinvio al comma 5 dell’art. 119 (impianti fotovoltaici) a cura del successivo comma 16-ter del medesimo articolo è necessario che congiuntamente a tale modalità di sfruttamento delle energie rinnovabili sia eseguito un intervento “trainante” di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 119 del D.L. 34/2020? È possibile beneficiare di tale disposizione anche per gli edifici strumentali e non esclusivamente abitativi?
Come chiarito con la risoluzione del 12 marzo 2021, n. 18/E, intesa a fornire chiarimenti, tra l’altro, in merito alla possibilità, per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o per i condomìni che aderiscono alle “configurazioni” di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), di fruire della detrazione di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): “Per effetto del richiamo contenuto nel … comma 16-ter dell’articolo 119 alle «disposizioni del comma 5», il Superbonus è subordinato alla condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi «trainanti» finalizzati al risparmio energetico o antisismici previsti ai commi 1 o 4 del medesimo articolo 119”.
Anche per le comunità energetiche, si ritiene, come chiarito dalla circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, con riferimento alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale (cfr. la risposta al quesito 2.1.1), che non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando l’esclusione di cui al comma 15-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, in base al quale il Superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
fonte italiaoggi

