LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI QUESITI DEGLI ESPERTI
Lo sconto in fattura presuppone l’accordo fornitore-cliente
5.SISMABONUS E NUOVA CONFIGURAZIONE. Nella ristrutturazione con interventi finalizzati al contenimento del rischio sismico, si potrebbe arrivare a una nuova configurazione dell’unità immobiliare (o edificio) che comprenderà spazi comuni e di servizio, al momento inesistenti. Questo porterà a una diversa ubicazione in mappa delle singole unità e probabilmente i tagli in termini di superficie saranno diversi da quelli originari. Ci sono vincoli che ci obbligano al rispetto delle superfici originali? È possibile fruire, comunque, del superbonus del 110%?

Se l’intervento non è qualificabile come nuova costruzione, in linea di principio, è possibile fruire del Superbonus.

6. UNICO PROPRIETARIO. Unico proprietario di due immobili contigui, cosiddette bifamiliare. Le due unità sono accatastate A/3 e sono da un punto di vista degli impianti autonome oltre che avere un accesso dall’esterno autonomo. Una unità è utilizzata direttamente dal proprietario l’altra è data in affitto ad un terzo. Si chiede se le unità, ai fini dei Massimali per intervento su involucro, nel rispetto di tutti i requisiti 110%, sia di 50.000 euro per immobile (considerandole autonome) o 40.000 euro per due (considerandolo mini condominio).

La sussistenza dei requisiti dell’indipendenza funzionale e della presenza di accesso autonomo dall’esterno rileva al solo fine di identificare le unità immobiliari unifamiliari o le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, e non, invece, ai fini della individuazione degli edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Pertanto, nel caso rappresentato, applicandosi le regole previste per gli edifici in condominio, il limite di spesa per l’intervento sull’involucro sarà pari a euro 80.000 (euro 40.000 x due unità immobiliari).

7. BONUS FACCIATE. In presenza di un albergo che esegue un intervento di rifacimento facciate, e lo esegue interamente entro la fine del 2021, ottenendo lo sconto in fattura e pagando il residuo entro la fine dell’anno, beneficia della percentuale del 90% e, se l’operazione è anteriore al 12/11/2021 è corretto ritenere che non risulti necessario ottenere l’attestazione di congruità delle spese e il visto di conformità, potendo presentare la comunicazione per l’opzione entro il 16/03/2022, con riferimento alle spese sostenute nel 2021. È necessario che il beneficiario, in tale fattispecie, debba anche essere in possesso, sia delle fatture, sia dell’accordo tra cedente e cessionari, ottenuti in data anteriore al 12/11/2021?

Affinché non sia richiesto il visto di conformità, in caso di sconto in fattura, è necessario che, entro l’11 novembre 2021, la fattura sia stata emessa (con indicazione dello sconto praticato ai sensi dell’articolo 121 del DL n. 34 del 2020) e il pagamento del relativo saldo sia stato effettuato. L’indicazione dello sconto in fattura presuppone che ci sia stato già l’accordo in tal senso tra fornitore e cliente. La comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate può anche avvenire in data successiva rispetto all’11 novembre 2021, purché entro i termini ordinari previsti per l’anno in cui sono state sostenute le spese.

ALTRI QUESITI

8. CREDITI VERSO PROCEDURE CONCORSUALI. Secondo il comma 3-bis dell’art. 26 del dpr 633/72, inserito dal dl n. 73/2021, il cedente/prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva, in dipendenza del mancato pagamento del corrispettivo, “a partire dalla data” in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale, e non, come previsto precedentemente, solo dopo l’accertamento della infruttuosità della procedura. Si chiede di sapere se, ad avviso dell’Agenzia, in base alla nuova disposizione, la nota di variazione debba essere emessa, a pena di decadenza, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta nel quale è stata aperta la procedura concorsuale, oppure se possa essere emessa “a partire dalla data” di apertura della procedura e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta in cui la procedura si è chiusa.

Come recentemente chiarito con la circolare 29 dicembre 2021, n. 20/E, per effetto delle modifiche recate all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad opera dell’articolo 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni-bis), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il nuovo comma 3-bis dispone che: «qualora il mancato pagamento sia dovuto all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata, ai sensi del combinato disposto dei nuovi commi 3-bis e 10-bis, a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l’esito) […].

Con le citate nuove previsioni in tema di variazione dell’imponibile, il legislatore ha, quindi, voluto “anticipare” il dies a quo relativo all’emissione della nota di variazione in diminuzione da parte del creditore in relazione alle procedure concorsuali».

fonte italiaoggi