IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI HA RILASCIATO TRE CHECK LIST SUI BONUS EDILIZI
L’attestazione in forma libera
Bonus edilizi ordinari: ecco le tre check list a supporto del rilascio del visto di conformità. La legge di bilancio 2022 ha prorogato la possibilità di ottenere la cessione e sconto anche di questi bonus ma con l’aggravio di ottenere il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese se fuori dell’ambito di edilizia libera o se, l’ammontare delle spese diverse da queste, superano i 10 mila euro.Con un comunicato di ieri, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cncdcec) e la Fondazione nazionale dei commercialisti (Fnc) hanno comunicato di aver pubblicato sul proprio sito tre check list che forniscono una guida per i professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità, in relazione agli interventi che fruiscono dell’ecobonus, del sismabonus e del bonus ristrutturazioni.La legge 30/12/2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, assorbendo totalmente il dl 157/2021 (decreto Antifrodi), abrogato con il comma 41 dell’art. 1 della medesima legge annuale, ha prorogato la possibilità di effettuare, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione, la cessione del credito e lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020 con modificazioni dei bonus edilizi.La detta legge annuale, nei casi indicati di esercizio dell’opzione, al fine di contenere possibili abusi, ha esteso alle citate agevolazioni l’obbligo, già previsto per la detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del decreto Rilancio, di ottenere il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, fatte salve determinate esclusioni (edilizia libera e interventi inferiori a 10 mila euro) diverse da quelle riguardanti le spese per il «bonus facciate», di cui al comma 219, dell’art. 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020).Si ricorda, peraltro, che per gli interventi diversi dalla detrazione maggiorata del 110%, gli obblighi indicati (visto e attestazione) sono stati previsti anche per la cessione della rate residue non fruite delle spese sostenute nell’anno 2020, il cui accordo per la cessione è stato perfezionato dopo l’entrata in vigore del dl 157/2021 (12/11/2021).Sono tre le check list pubblicate, rispettivamente per le spese ammesse all’ecobonus, per quelle ammesse a fruire della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie e per quelle che fruiscono del sismabonus (interventi), e risultano utili per individuare la documentazione necessaria e le relative verifiche da eseguire nell’ambito del rilascio del visto di conformità leggero, di cui all’art. 35 del d.lgs. 241/1997.

Si ricorda, peraltro, che il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto ad attestare di aver eseguito i necessari controlli e che, attraverso l’apposizione del visto di conformità, il legislatore ha inteso garantire, ai contribuenti assistiti, la corretta esecuzione degli adempimenti e, all’Amministrazione finanziaria, la possibilità di selezionare posizioni da controllare; l’obiettivo è, naturalmente, quello di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.Nelle note ai vari modelli, differenziati per tipologia, si evidenzia che, in attesa di un provvedimento che approvi un modello ad hoc, la stessa attestazione di congruità delle spese può essere predisposta in forma libera purché preveda «l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali» nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione e uso di atti falsi e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui agli articoli 75 e 76 del dpr 445/2000 (a sostegno, Agenzia delle entrate, circ. 16/E/2021 § 1.2.2).L’Agenzia delle entrate, peraltro, nel documento di prassi appena richiamato ha chiarito che la detta attestazione, che inevitabilmente deve essere presente al momento dell’apposizione del visto da parte del professionista incaricato, che a sua volta deve svolgere anche un’attività di contrasto all’antiriciclaggio, astenendosi dal processare il credito, nei casi in cui ricorrano i presupposti indicati dagli articoli 35 e 42 del dlgs 231/2007, deve riferirsi a interventi che risultino «perlomeno iniziati».

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