IL DECRETO SOSTEGNI TER PREVEDE IL TAX CREDIT PER IL TURISMO E SUI CANONI DA GENNAIO A MARZO
Bonus locazioni sub iudice Ue
Il bonus locazioni torna nel 2022 con il dejà vu dell’autorizzazione della Commissione Europea.

Come già accaduto in occasione delle novazioni apportate dall’articolo 77 del dl 104/2020 (il dl agosto) al tax credit per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, introdotto e disciplinato all’articolo 28 del dl 34/2020 (il decreto rilancio), l’utilizzo del bonus sarà infatti consentito ai contribuenti solo ed unicamente dopo il via libera dell’UE.

Un volta entrata in vigore la disposizione contenuta nel sostegni ter e che prevede la concessione del tax credit alle sole imprese del settore turistico e con riferimento ai canoni versati e di competenza da gennaio a marzo 2022, il bonus sarà di fatto temporaneamente congelato.

Eventuali usi dello stesso prima dell’ok di Bruxelles, sia in maniera diretta tramite compensazione da parte del beneficiario sia in caso di cessione a terzi, come già specificato dall’agenzia delle entrate in un incontro con la stampa specializzata svolto ad inizio 2021 (vedi ItaliaOggi del 2 febbraio 2021), saranno infatti sanzionati ai sensi dell’articolo 13 comma 4 del d.lgs 471/97.

Il citato articolo 13 che regolamenta il regime sanzionatorio in caso di ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione, al comma 4 dispone che nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, scatta l’applicazione di una pena pecuniaria pari al 30% del credito utilizzato.

Cambia ancora

la struttura del bonus

Con il sostegni ter il bonus locazioni torna al passato nell’originaria versione prevista al comma 5 dell’articolo 28 del dl 34/2020.

Il comma citato prevede tra i requisiti che danno accesso al tax credit che vi sia una contrazione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento individuato dal legislatore, in questo caso gennaio, febbraio e marzo 2022, almeno del 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Rispettato tale requisito il credito d’imposta spettante è pari al 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

In caso di i servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, la misura del credito d’imposta scende al 30% del canone corrisposto.

Nel corso del 2021 però il bonus era stato rivisto e ristrutturato con del decreto sostegni bis (dl 73/2021) all’articolo 4 comma 2 prevedendo la misurazione della contrazione non più “mese su mese” ma calcolata su base annuale ovvero sull’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Inoltre nella versione del sostegni bis la contrazione minima per l’accesso al tax credit era del 30%, percentuale inferiore rispetto al 50% del dl 34/2020, riproposta poi nel sostegni ter.

Da sottolineare inoltre che avranno accesso al credito d’imposta le imprese del settore turistico (turistico-ricettive, agenzie di viaggio e i tour operator) con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 mentre la versione del bonus da dl sostegni bis aveva alzato il tetto ricavi a 15 milioni.

fonte italiaoggi