CASSAZIONE: IN TALE CASO L’ABITAZIONE PRINCIPALE NON SI IDENTIFICA PIÙ CON LA CASA CONIUGALE
Niente Imu per i separati di fatto
Tutelati i coniugi che sono separati di fatto, in seguito alla frattura del rapporto di convivenza. In questo caso hanno diritto all’esenzione Imu per l’abitazione principale entrambi i coniugi, anche se non separati legalmente o divorziati. Questa situazione è del tutto diversa da quella in cui abbiano, per loro scelta, fissato la residenza in due immobili differenti, pur non essendo separati legalmente. Qualora risulti accertata la frattura del rapporto non sussiste più la presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale, nonché l’unicità del nucleo familiare, finalizzata a garantire l’agevolazione. La separazione rende inconciliabile la prosecuzione della convivenza sotto lo stesso tetto delle persone legate da un rapporto coniugale e ciò giustifica il riconoscimento dell’agevolazione. Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza 893 del 13 gennaio 2022. Nella motivazione della pronuncia viene premesso che, qualora due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico e, quindi, il contribuente non può avere diritto all’esenzione se l’immobile non costituisce anche la dimora abituale dei suoi familiari. E’ richiesta l’unicità dell’immobile e la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, al di là che le abitazioni siano ubicate nello stesso comune o in comuni diversi. Per la Cassazione, però, questa fattispecie non va confusa con la diversa ipotesi «in cui, invece, vi sia stata la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto». Occorre accertare se il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto «per la frattura del rapporto di convivenza, cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della convivenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale». Risulta evidente in questa seconda ipotesi che la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, «intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l’abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale». Va ricordato che la questione riguardante il trattamento agevolato da assicurare ai coniugi, non separati o divorziati, che scelgono di dimorare in due immobili diversi, ha formato oggetto di un recente intervento legislativo. In base a quanto disposto dall’articolo 5 decies del dl 146/2021, convertito nella legge 215/2021, l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale per l’abitazione principale, nei casi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, si applica a un solo immobile. La scelta dell’immobile sul quale è possibile fruire del beneficio è demandata ai coniugi. Il limite vale sia se gli immobili sono ubicati nello stesso comune sia se insistono su due comuni diversi. Con la nuova disposizione contenuta nel dl fisco-lavoro, che ha modificato l’articolo 1, comma 741, lettera b) della legge 160/2019, è stato circoscritto il beneficio fiscale a un solo immobile. La ratio è quella di porre fine al notevole contenzioso cui ha dato luogo la vexata quaestio, incentivato dalle più disparate interpretazioni fornite dai giudici di merito, spesso non in linea con quanto sostenuto dalla Cassazione. Fino al 2021 c’è stata una divergenza di opinioni sull’esenzione Imu per la prima casa non solo all’interno della giurisprudenza, ma anche tra questa e il Mef. Secondo il Ministero il trattamento agevolato deve essere riconosciuto nel caso in cui gli immobili utilizzati dai coniugi siano ubicati in comuni diversi. L’intervento legislativo pone fine a questi contrasti interpretativi.
fonte italiaoggi

