Ripartizione spese parti comuni: quote proporzionali al godimento
Redazione31 gennaio 2022Edit this post

Spese condominiali – Partecipazione alle spese – In proporzione al godimento che ogni condominio può trarre dalla cosa – Necessità – Conseguenze – Fattispecie (Cc, articoli 1117 e 1123)

In tema di condominio degli edifici l’articolo 1123, comma 2, del Codice Civile, prevede che la partecipazione a ciascuna spesa debba essere proporzionata al godimento che ogni condomino può trarre dalla cosa comune.
L’obbligazione di concorrere alle spese in relazione all’uso, da intendersi in senso oggettivo ma in relazione alla destinazione del bene ai condomini in misura diversa, in particolare, implica che il condomino non è tenuto a sopportare le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, possano arrecargli utilità.
In altri termini, l’obbligo di contribuire alle spese deve essere fondato sull’utilità che a ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune, sicché se la cosa oggetto dell’intervento non può servire a uno o più condomini non vi è l’obbligo di contribuire alle spese.
Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, la Corte di merito ha accertato che la ricorrente non era proprietaria dell’autorimessa sita nel piano seminterrato e che lo spazio di manovra era destinato all’esclusivo utilizzo dei proprietari delle autorimesse. Ha errato, quindi, a porre a carico di tutti i condomini, e non invece a carico dei soli proprietari delle autorimesse, tutte le spese sostenute dal condominio per l’adeguamento ala normativa antincendio senza distinguere tra le spese che riguardavano la sicurezza dell’intero fabbricato e i lavori che anno riguardato la messa in sicurezza delle autorimesse nel loro insieme.
Sezione II, ordinanza 8 settembre 2021, n. 24166, Pres D’Ascola