Il detentore di un immobile pignorato non può chiedere i danni
Redazione31 gennaio 2022Edit this post

Il Tribunale di Milano, con sentenza 11056 del 31 dicembre 2021, afferma che il detentore di un immobile “pignorato” non può invocare i danni alla struttura dell’immobile ove danneggiato da infiltrazioni.
La causa da cui prende spunto la controversia riguarda il danneggiamento del magazzino e della merce ivi contenuta
a causa del reflusso delle acque nere di riconducibilità condominiale.
Dopo l’espletamento della fase preliminare – compendiata anche da un accertamento tecnico preventivo – il conduttore dell’immobile (l’imprenditore che, per la sua attività, si avvaleva del magazzino come deposito merce) decideva di far causa al condomino e chiedere i danni subiti, inserendo anche quelli arrecati alla struttura edile dell’immobile.
Dagli atti del processo è però emerso l’immobile era stato oggetto di un pignoramento nel 2010. Era quindi stato sottoposto ad un’azione esecutiva, al cospetto della quale si ricavava che il rapporto locativo che aveva avuto il danneggiato con il proprietario era scaduto in data 30 settembre 2014 e non era stato rinnovato.
Per cui la legittimazione a richiedere tali danni, riconoscibile al conduttore ex articolo 1585 comma 2 Codice civile, non è stata ritenuta ammissibile dal tribunale meneghino, in quanto “…non può essere estesa a chi occupa un immobile sottoposto a pignoramento, sia pure corrispondendo un canone pattuito con il locatore, in assenza di apposito provvedimento autorizzativo del Giudice dell’esecuzione».
Quindi, nella fattispecie, non è stato ritenuto applicabile il precedente della Cassazione 17881/2011, secondo cui: «In linea di principio si deve, infatti, riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell’uso o nel godimento della cosa locata, in quanto, qualora nell’immobile si verifichi una infiltrazione il conduttore ex articolo 1585 comma 2 Codice civile gode di una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell’autore del danno» (Cassazione 12220/2003).