Il pianerottolo e le piante: cosa dice la legge

Condominio: è legale occupare gli spazi comuni con le proprie cose? Assemblea e regolamento possono vietare di ingombrare le aree comuni?

Il condominio è l’edificio caratterizzato dalla compresenza di parti di proprietà esclusiva (le abitazioni e loro pertinenze) e parti comuni (il cortile, l’androne, le scale, il lastrico solare, ecc.). Mentre nelle prime è possibile fare ciò che si vuole (nei limiti del vivere civile), nelle seconde occorre rispettare i diritti degli altri condòmini, i quali sono ugualmente proprietari della cosa comune. Spesso, capita che uno dei condòmini abusi degli spazi comuni, trattandoli come se fossero propri. Con questo articolo vedremo cosa dice la legge a proposito delle piante sul pianerottolo.

In molti edifici succede che i condòmini, per adornare un ambiente altrimenti spoglio, collochino alcune piante sul piano orizzontale che unisce le rampe delle scale. In linea di massima, non c’è niente di male; i problemi sorgono quando le piante siano eccessivamente ingombranti oppure siano posizionate in modo tale da creare intralcio agli altri condòmini. Come comportarsi in queste circostanze? Piante sul pianerottolo: cosa dice la legge? Scopriamolo insieme.

Indice

1 Pianerottolo: è parte comune?
2 Pianerottolo: si possono mettere le piante?
3 Pianerottolo occupato da piante: cosa fare?
4 Cosa si può mettere sul pianerottolo?
Pianerottolo: è parte comune?
Il pianerottolo delle scale è una parte comune? Sebbene la legge (art. 1117 cod. civ.) non lo inserisca espressamente all’interno delle aree comuni del condominio, il pianerottolo va senza dubbio ricompreso in queste ultime.

Per la precisione, poiché la legge ritiene, tra le altre, che siano parti comuni dell’edificio condominiale anche le scale, non v’è dubbio che il pianerottolo rappresenti un’estensione delle stesse, ovvero una parte integrante.

Per la precisione, poiché il pianerottolo è il prolungamento delle scale funzionalmente collegato alle stesse, ne consegue che deve essere considerato bene di proprietà comune.

Si noti che anche il pianerottolo sito all’ultimo piano, che consente l’accesso alle sole unità immobiliari ivi locate, va considerato quale bene comune in quanto parte integrante delle scale.

Solo eccezionalmente il pianerottolo può ritenersi di proprietà privata di uno o di più condòmini: ciò accade se è così disposto dai rogiti di acquisto delle singole unità abitative o da un regolamento di condominio di natura contrattuale, ovvero nel caso in cui per le caratteristiche funzionali e strutturali dello stesso, sia posto al servizio unico ed esclusivo di una singola unità immobiliare.

In linea di massima, però, il pianerottolo non può mai considerarsi in proprietà esclusiva nel momento in cui, per le sue caratteristiche, esso debba considerarsi necessario all’uso comune.

Dunque, il pianerottolo rientra di regola tra le parti comuni del condominio. Da tanto derivano precise conseguenze. Vediamo quali.

Pianerottolo: si possono mettere le piante?
È possibile collocare delle piante nelle aree comuni del condominio e, nello specifico, sul pianerottolo? La risposta è: dipende.

Secondo la legge (art. 1102 cod. civ.), ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Dunque, non è possibile ingombrare le zone condominiali (androni, cortili, pianerottoli, ecc.) se l’occupazione è di intralcio agli altri, i quali sono di fatto impediti a poter godere dell’area come vorrebbero.

In pratica, l’uso della cosa comune deve permettere ad ogni altro singolo condomino di servirsene anche per soddisfare le proprie analoghe esigenze.

Da quanto detto si evince che non è possibile collocare le piante sul pianerottolo condominiale se sono di intralcio agli altri, trattandosi di luogo adibito alla sua destinazione naturale, ovverosia al transito delle persone per accedere agli alloggi.

Il regolamento e l’assemblea potrebbero tuttavia stabilire regole più severe, vietando che le aree comuni (ivi incluso il pianerottolo) siano sempre liberi da cose e oggetti di proprietà privata.

In assenza di un divieto esplicito, mettere delle piante sul pianerottolo è lecito se non si crea intralcio al passaggio degli altri condòmini.

Si pensi a una piccola felce messa in un angolo: in un’ipotesi del genere, la condotta sarebbe assolutamente lecita, soprattutto se il pianerottolo è di adeguate dimensioni.

Pianerottolo occupato da piante: cosa fare?
Nel caso in cui il pianerottolo (o altra parte comune) sia totalmente occupato da piante o da altre cose di proprietà privata, l’amministratore o i condòmini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie (art. 1117-quater cod. civ.).

Cosa si può mettere sul pianerottolo?
Alla luce di quanto detto sinora, possiamo concludere affermando che è possibile abbellire il pianerottolo collocando alcune piante, purché sia lasciato libero il passaggio e non costituiscano ingombro.

Ciò vale non solo per le piante, ma per qualsiasi altro oggetto. Di conseguenza, è possibile mettere sul pianerottolo zerbini, portaombrelli, tappeti e altri oggetti ornamentali, così come specificato nell’articolo Uso del pianerottolo condominiale.

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