Conflitto di interessi delibera assembleare

Conflitto d’interessi in condominio: l’astensione dalla votazione è obbligatoria?

In condomino possono porsi situazioni di conflitto di interessi all’interno dell’assemblea. In tali situazioni ci si interroga sulla validità della delibera se, alla stessa, abbia partecipato il condomino in conflitto. Può il presidente della riunione imporre a quest’ultimo di astenersi dalla votazione?

Per chiarire come funziona il conflitto di interessi in una delibera assembleare è possibile richiamare quanto più volte affermato dalla giurisprudenza.

Indice

1 Quando c’è conflitto d’interessi in condominio
2 Come si calcolano le maggioranze in assemblea in caso di conflitto di interessi?
3 Chi è in conflitto di interessi deve astenersi dal votare?
4 Quando impugnare una delibera assembleare per conflitto di interessi
5 Approfondimenti
Quando c’è conflitto d’interessi in condominio
Il conflitto d’interessi non è dato dal semplice fatto che un condomino possa avere, ai fini dell’approvazione o meno di una determinata delibera, un interesse personale, autonomo rispetto a quello del condominio. Così, ad esempio, non perché uno dei condomini è titolare di una ditta edile candidata all’esecuzione dei lavori allo stabile si deve astenere dalla votazione relativa alla scelta tra i vari preventivi.

Al contrario, il conflitto si verifica solo quando l’interesse personale del singolo condomino sia in contrasto con quello del condominio, ossia quando i due interessi non possano soddisfarsi contemporaneamente poiché il soddisfacimento dell’uno comporterebbe il sacrificio dell’altro. Si pensi all’ipotesi di una votazione in merito all’avvio di una causa contro un condomino a cui pretenda di partecipare anche quest’ultimo.

Come si calcolano le maggioranze in assemblea in caso di conflitto di interessi?
Le maggioranze necessarie per approvare le delibere, sia ai fini del quorum costitutivo che di quello deliberativo, sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio. Vanno pertanto inclusi anche i condòmini in potenziale conflitto di interesse con il condominio. Ecco che tali maggioranze non potranno modificarsi “al ribasso” nonostante la presenza di uno o più condomini in conflitto.

Come chiarito dalla Cassazione [1], «nelle assemblee condominiali, le maggioranze necessarie per il “quorum” costitutivo e deliberativo sono stabilite in misura inderogabile: per il loro calcolo non rileva la situazione di conflitto di interessi tra condomino e condominio.

Pertanto, anche nell’ipotesi di conflitto d’interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la maggioranza personale e reale fissata dalla legge e, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere al giudice.

Chi è in conflitto di interessi deve astenersi dal votare?
Non esiste alcuna norma che imponga al condomino in conflitto di interessi di non votare anche se, qualora ciò avvenga, la delibera è annullabile. In buona sostanza, nessuno può impedire al condomino in conflitto di partecipare alla discussione – imponendogli di allontanarsi – né può proibirgli di votare. Ma ciò non toglie che tale delibera resti comunque viziata e pertanto, nei successivi 30 giorni, ogni altro condomino può ricorrere al giudice per chiederne l’annullamento.

Come chiarito dalla Cassazione [1] i condomini in conflitto di interessi possono (e non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio.

Quando impugnare una delibera assembleare per conflitto di interessi
Coloro che intendono impugnare una delibera assembleare assunta con il voto di uno o più condomini in conflitto di interessi dovranno innanzitutto dimostrare la presenza di un interesse personale del condominio in questione. Quindi, è da escludere che si possa porre un conflitto di interesse per chi vota in un determinato modo solo per fare un piacere a un amico. Il fatto di scegliere un amministratore di condominio che sia un proprio conoscente non fa sorgere il conflitto di interessi.

In secondo luogo è necessario fornire la prova che tale interesse procuri un danno per il condominio. Nulla infatti esclude che l’interesse del condominio viaggi sullo stesso binario di quello del singolo condòmino. In tal caso, anche se c’è un astratto conflitto di interessi, la delibera resta valida.

In terzo luogo è necessario che il voto del condomino in conflitto di interessi sia stato determinante per l’assunzione della delibera: è cioè necessario che, senza la sua votazione, la delibera non sarebbe stata approvata. Questo significa che se la delibera avesse avuto il medesimo esito anche senza il voto del condomino in conflitto, non è possibile impugnarla. In buona sostanza, deve essere proprio grazie al voto del condomino in questione che viene approvata o rigettata una determinata mozione.

laleggepertutti