RISPOSTE MEF AL QUESTION TIME ALLA CAMERA. CASSA DEPOSITI CONFERMA: STOP ALLE OPERAZIONI
Case antisismiche, sprint 110%
Gli acquisti di case antisismiche, per poter beneficiare della detrazione maggiorata del 110%, devono essere effettuati entro e non oltre il prossimo 30 giugno, fatte salve alcune particolari fattispecie. Cassa Depositi e Prestiti sospende l’acquisto dei crediti da bonus dopo l’intervento del decreto Sostegni-ter. Questi i contenuti di due risposte del ministero dell’economia a più interrogazioni parlamentari in commissione Camera (Q.T. n. 5-07474, 5-07464, 5-07466 e 5-07467, si veda ItaliaOggi di ieri) aventi ad oggetto l’applicazione della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 e del successivo art. 121, in tema di cessione dei crediti, come limitato recentemente dall’art. 28 del dl 4/2022 (decreto Sostegni-ter).
Case antisismiche. La prima risposta si è resa necessaria anche in relazione ai recenti interventi del legislatore sul tema del superbonus del 110% per chi acquista case antisismiche; si richiamano, infatti, le disposizioni introdotte nel comma 28, dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022). In particolare, gli onorevoli interroganti evidenziavano la possibilità, limitata alle unifamiliari, di ottenere un prolungamento fino al 31 dicembre prossimo per la fruizione della detrazione del 110% nel presupposto che al prossimo 30 giugno siano state realizzate opere che risultino, nel confronto dell’intervento complessivo, pari ad almeno il 30%. Si ricorda, però, che la detrazione oggetto dell’interrogazione ha una sua autonoma e precisa collocazione, con uno specifico regime applicativo, rispetto alle regole generali della detrazione del 110%. Il dubbio era se si poteva tenere conto della modifica appena rappresentata o se il termine per fruire del superbonus doveva essere, comunque, considerato al 30/06/2022 e, di conseguenza, quali azioni fossero state attivate dal ministero, al fine di fare chiarezza sulle relative modalità applicative. I funzionari del dicastero ricordano, innanzitutto, che il comma 1-septies del dl 63/2013, dispone una detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare con caratteristiche antisismiche, entro una soglia di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare oggetto di compravendita, che viene riconosciuto al cessionario di una unità immobiliare collocata in una particolare zona sismica (1, 2 e 3), sempre che l’intervento di demolizione e ricostruzione sia stato eseguito su un intero edificio da una impresa di costruzione e/o ristrutturazione venditrice, con il passaggio alla classe di rischio inferiore o di due classi inferiori. Il comma 4, dell’art. 119 del decreto Rilancio prevede l’incremento al 110% della detrazione per gli acquisti eseguiti nell’intervallo tra l’1/07/2020 e il 30/06/2022; sul punto l’Agenzia delle entrate (risposta 57/2022) ha confermato che “l’aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 del medesimo articolo 119 e che riguardano gli interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione”. La conseguenza è che, sempre per l’agenzia, l’acquirente (persona fisica) di unità immobiliari residenziali può beneficiare della detrazione del 110%, sussistendo tutte le condizioni richieste, se l’acquisto di case antisismiche avviene attraverso un atto di compravendita stipulato entro il 30/06/2022, non trovando applicazione le proroghe di cui alle lettere e) e f) del comma 28, dell’art. 1 della legge 234/2021 che hanno prorogato l’applicazione del 110%, salvo che per le unità unifamiliari, al 31/12/2025.
Cassa Depositi e Prestiti. Tre interrogazioni segnalano che il legislatore è intervenuto con il comma 1, dell’art. 28 del dl 4/2022 (Sostegni-ter), che ha modificato il comma 1, dell’art. 121 del dl 34/2020, in tema di cessione e sconto in fattura delle detrazioni fiscali, disponendo che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi edilizi negli anni dal 2020 al 2024, come individuati dal comma 2 del citato art. 121 posso optare per la cessione e sconto in fattura ma con limitazione ad una sola cessione introducendo, di fatto, il divieto alle cessioni multiple. Alla luce dell’evoluzione normativa e prendendo atto che sono numerosi gli istituti che hanno bloccato la detta attività, Cdp ha ritenuto necessario sospendere la propria operatività in attesa di eventuali modifiche legislative, approfondimenti e adeguamenti operativi.
fonte italiaoggi

