I BEN I LOCATI NELL’ESERCIZIO D’ATTIVITÀ D’IMPRESA AL CENTRO DI UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Immobili storici, canoni doc

Immobili di interesse storico, canoni di locazione ordinari, se locati nell’esercizio d’attività d’impresa. Essi non vanno determinati sulla base della tariffa d’estimo più bassa della zona ai sensi dell’art. 11 della legge n. 13/1991. Lo afferma la sentenza numero 38037 del 2021 della Corte di cassazione nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso quella della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7143/2014, che aveva ribaltato la pronuncia dei giudici di primo grado.

Il contenzioso nasceva con l’avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap per l’anno 2004 notificato a una società immobiliare, con il quale l’ufficio aveva rettificato il reddito imponibile nella considerazione che i canoni di locazione di alcuni immobili di interesse storico andassero determinati secondo le regole ordinarie del reddito di impresa, non già sulla base della tariffa d’estimo. Secondo la commissione regionale il vincolo apposto ad alcuni immobili avrebbe inficiato “le risultanze degli studi di settore ancorché locati nell’esercizio d’impresa”.

Per la Suprema corte il ricorso alla tariffa vale per la determinazione dell’Imposta comunale sugli immobili, poiché la disposizione di legge summenzionata “utilizza la locuzione ‘in ogni caso’ senza effettuare distinzioni tra tali immobili (strumentali e non) e, dall’altro, un’interpretazione restrittiva si porrebbe in contrasto con la ratio della norma, volta ad agevolare il proprietario in considerazione dei vincoli ed obblighi, anche di manutenzione, posti a carico dello stesso”.

Ciò quindi non rileva nel campo dell’imposizione diretta, essendo pacificamente deducibili dal reddito di impresa i costi relativi agli immobili locati, da ciò derivando che simmetricamente devono essere imponibili i redditi che ne traggono.

Peraltro, ricorda la Corte di cassazione, tale principio è stato affermato in epoca recente con l’ordinanza n. 5328/2019 che ha statuito che “il beneficio introdotto dall’art. 11 della legge n. 413 del 1991 riguarda la determinazione del solo reddito fondiario, sicché non si applica agli immobili di interesse storico ed artistico strumentali all’esercizio di attività d’impresa in quanto la natura di tale agevolazione integra un risparmio d’imposta (e, dunque, un reddito per il proprietario) e si giustifica perché correlata ad un pregiudizio di analoga natura (e cioè un esborso per la manutenzione degli immobili e la, limitazione della loro disponibilità), mentre nell’esercizio dell’attività d’impresa i costi relativi ai suddetti immobili sono deducibili e, pertanto, si traducono in un vantaggio”.

fonte italiaoggi