La residenza di fatto non apre
ai benefici fiscali “prima casa”
La destinazione ad abitazione principale deve risultare dalla certificazione anagrafica, sono insufficienti i documenti di spesa
porta blindata
SINTESI: I benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, previsti dall’art. 16 del DL n. 155 del 1993 (conv. in L. 19 luglio 1993, n. 243), spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile “senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile” (Cass. n. 10072/2019; Cass. n. 1530/2012, n. 13345 del 2016). Inoltre, il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non meramente fattuale, per cui non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa in luogo della certificazione anagrafica (cfr. Cass. n. 3713 del 2017).
Ordinanza n. 4839 del 15 febbraio 2022 (udienza 16 novembre 2021)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Esposito Antonio Francesco – Est. La Torre Maria Enza
Benefici fiscali per l’acquisto della prima casa previsti dall’art. 16 del DL n. 155 del 1993 – Spettano unicamente a chi dimostra in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile – Non rileva la residenza di fatto

