AZIONI REALI, LEGITTIMAZIONE DELL’AMMINISTRATORE

Importante decisione della Cassazione (sent. n. 21533/’20, inedita). “In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condòmini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condòmini su cose o parti dell’edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4 cod. civ.) possono essere esperite dall’amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea, ex art. 1131, comma 1, cod. civ., adottata con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 cod. civ.”.