Spese condominiali: l’amministratore agisce solo contro il proprietario
Redazione2 marzo 2022Edit this post

Per il recupero delle somme dovute a titolo di oneri condominiali, l’amministratore del condominio può rivolgersi esclusivamente al proprietario dell’immobile. Non è infatti ammessa alcuna azione nei confronti del conduttore. Lo ha ribadito il Tribunale di Palermo, con la sentenza 3607/2021, pubblicata il 30 settembre 2021.
Nella vicenda esaminata una condòmina, ricevuta la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con il quale il Tribunale, su richiesta del condominio, le aveva intimato il pagamento di somme a titolo di spese condominiali approvate dall’assemblea, proponeva opposizione. Tra i vari motivi, la condomina eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in quanto l’immobile di sua proprietà era stato concesso in locazione ad una società. Pertanto, il decreto ingiuntivo doveva essere richiesto nei confronti di quest’ultima.
La tesi della condòmina è stata bocciata. Il Tribunale, nel rigettare l’opposizione in merito all’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ha osservato che è solo nei confronti del proprietario dell’appartamento, e non anche nei confronti dei conduttori, che l’amministratore del condominio è legittimato a richiedere e a notificare il decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali.
Come affermato dalla giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, ha ricordato il giudice palermitano, l’amministratore del condominio ha il diritto di agire, ai sensi degli articoli 1123 del Codice Civile e 63 delle Disposizioni di attuazione dello stesso Codice, nei confronti dei condòmini delle singole unità immobiliari per il recupero delle spese relative alla manutenzione delle cose comuni. E non nei confronti degli inquilini, in quanto estranei alla gestione del condominio.
Al proprietario, una volta provveduto al pagamento delle spese in favore del condominio, è riconosciuto solo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore. In altri termini tra i conduttori e il condominio non si instaura nessun rapporto che legittimi azioni dirette verso gli uni da parte dell’altro, rimanendo il condominio estraneo al contratto di locazione stipulato tra il singolo condòmino e il conduttore.