Tari spontanea? Non osta alla restituzione di somme
Il pagamento spontaneo non impedisce la restituzione di somme non dovute. L’intervenuta acquiescenza, derivante appunto dal pagamento spontaneo del tributo, preclusiva della possibilità di successiva richiesta di restituzione, ex art. 1, c. 164, legge 296/2006, non impedisce il rimborso delle somme versate e non dovute può essere chiesto entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero dell’intervenuto accertamento alla restituzione. Così la Ctr Lombardia con sentenza 4084/2021. Una snc ha proposto ricorso avverso il diniego di rimborso delle maggiori somme negli anni dal 2012 al 2017 versate (spontaneamente) in misura eccedente quella dovuta al comune a titolo di tassa rifiuti in relazione a unità immobiliare a servizio della azienda. Sostenendo di essersi solo successivamente avveduta dell’errore siccome commesso in suo danno in ragione della effettiva estensione dell’area utilizzata e della insussistenza di alcuna preclusione alla restituzione dei maggiori importi corrisposti spontaneamente, vieppiù ove si consideri che proprio la superficie posta a fondamento dei conteggi giustificativi del richiesto rimborso è stata confermata dall’ente comunale che, in aderenza alla medesima, ha adeguato la pretesa per l’anno 2018. Con riferimento al motivo fondamentale di gravame (intervenuta acquiescenza derivante dal pagamento spontaneo del tributo, preclusiva della possibilità di successiva richiesta di restituzione) vale osservare che, ai sensi dell’art. 1, comma 164, legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute può essere chiesto entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero dell’intervenuto accertamento alla restituzione. Siccome precisato dal giudice di legittimità (Cass. n. 5519/2009) può ritenersi e riconoscersi la preclusione alla restituzione solo laddove il pagamento sia stato effettuato in forza di un atto impositivo di poi divenuto definitivo. La Ctr Lombardia ha dichiarato che non vi è contrasto sulla effettiva destinazione d’uso delle superfici, al fine riconosciuta ed utilizzata per il ricalcolo della Tari dallo stesso comune per l’anno 2018 e, comunque, non contestata neppure in relazione alle precedenti annualità. Pertanto, poichè i versamenti sono stati effettuati spontaneamente, in mancanza di alcun atto impositivo e/o immediatamente riscossivo, rigettava l’appello.

fonte italiaoggi