Il doppio regime complica le cessioni avviate prima del 26 febbraio
Casa. L’ultimo decreto Frodi è entrato in vigore senza una fase transitoria e questo ha prodotto una convivenza disordinata tra diverse stratificazioni di regole: districarsi è quasi impossibile
Cessione dei crediti con tre passaggi a disposizione ma senza una fase transitoria. L’intreccio di date creato dall’entrata in vigore del decreto Sostegni ter (Dl 4/2022) e del decreto Frodi (Dl 13/2022) crea un dedalo che renderà la vita difficile a molti contribuenti e che, peraltro, verrà molto probabilmente confermato dal Parlamento. L’emendamento in Senato che, nei progetti del Governo, dovrà integrare le ultime novità sulle cessioni nella legge di conversione del decreto Sostegni ter fotografa l’esistente e lascia tutti senza un periodo transitorio.
L’ultimo intervento dell’esecutivo in materia di cessioni – il decreto Frodi della scorsa settimana – ha fissato un elemento chiaro: a partire dal 26 febbraio (data di entrata in vigore del Dl 13/2022) arriva un nuovo sistema a regolare le cessioni. Quindi, è consentita una prima cessione libera, senza vincoli particolari, mentre due cessioni successive saranno possibili solo in ambiente controllato. Cioè, solo a determinati soggetti sottoposti a vigilanza, elencati dalla legge. Grazie a questo assetto, in questi giorni, il mercato si sta faticosamente rimettendo in moto.
Quello che avviene per chi si è mosso prima del 26 febbraio è invece molto più scivoloso, perché la legge non disciplina in nessun modo il periodo transitorio di entrata in vigore delle nuove regole. Si possono, così, individuare due momenti. Il primo è quello che parte il 17 febbraio scorso (data nella quale si è conclusa la fase transitoria del Dl Sostegni ter) e che si chiude il 25 febbraio.
In quegli otto giorni è stata pienamente in vigore la regola che, sostanzialmente, limitava le cessioni soltanto a una, senza ulteriori passaggi. Per chi si è mosso in quel breve periodo, quindi, non è chiaro se, a partire dal 26 febbraio, il contatore delle cessioni ripartirà da zero o se, invece, terrà conto del trasferimento che è stato già effettuato. Non è un dettaglio, perché in un caso il primo trasferimento sarebbe libero, mentre in un altro sarebbe possibile solo in ambiente controllato, cioè a soggetti vigilati.
Andando ancora indietro, poi, i problemi si intensificano e diventano praticamente irrisolvibili. Perché, a oggi, è ancora pienamente in vigore la fase transitoria del decreto Sostegni ter (attivo dal 27 gennaio scorso) e, dagli emendamenti depositati in Parlamento, l’ipotesi del Governo è di lasciarla in piedi.
Qui si stabilisce che i crediti che alla data 6 febbraio (diventato 16 febbraio, per effetto dell’intervento delle Entrate) sono stati oggetto di cessione o sconto in fattura, a partire dal 7 febbraio (anche questo spostato al 17 febbraio) potranno «costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».
Su questo passaggio sono possibili le interpretazioni più disparate. Letteralmente, chi ha ceduto entro il 16 febbraio potrebbe addirittura diventare una sorta di “esodato delle cessioni” e subire la beffa di poter effettuare solo un’altra cessione, senza applicare le nuove regole.
In alternativa, è possibile immaginare che avrà a disposizione anche la scelta di sfruttare il nuovo regime, in vigore dal 26 febbraio, effettuando le tre cessioni. In questo caso, però, c’è da chiedersi, ancora una volta, se il suo contatore ripartirà da zero o se le cessioni effettuate verranno in qualche modo conteggiate.
Senza dimenticare che potrebbero esserci anche ulteriori novità nei prossimi giorni. Finora, infatti, la linea del Parlamento è di trasferire i contenuti dei provvedimenti già in vigore (a partire dal Dl 13/2022) nella legge di conversione del Sostegni ter, in modo da renderli definitivi. Eventuali modifiche, sempre possibili, potrebbero creare un ulteriore regime intermedio.
fonte sole24h

