Immobili, imposta fissa sull’acquisto per decreto
Sconta in misura fissa l’imposta di registro l’acquisto di immobile avvenuto per decreto di trasferimento del Tribunale nell’ambito di una procedura esecutiva di espropriazione immobiliare laddove il soggetto acquirente svolga attività d’impresa e dichiari di voler rivendere l’immobile nei 5 anni successivi, a prescindere dal fatto che, dopo la data dell’acquisto, egli abbia poi cessato l’attività.
È il canone reso dalla Ctr del Lazio nella sentenza n. 3812/2021 depositata lo scorso 2 agosto.
La vertenza originava da un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro richiesta dall’Agenzia delle entrate di Roma a un contribuente in misura proporzionale rispetto a un decreto di trasferimento del Tribunale di Roma a mezzo del quale egli aveva acquistato un immobile nella sua veste di imprenditore, dichiarando, per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 49/2016, che fosse sua intenzione ritrasferirlo nei cinque anni successivi.
L’Ufficio, invece, nel corso del giudizio, chiedeva la reiezione dell’impugnativa posto che, avendo la parte cessato l’attività in un periodo successivo all’acquisto, aveva perso la qualifica di esercente attività d’impresa necessaria all’agevolazione. Ciò posto, rigettato il ricorso in primo grado contro l’atto, la parte appellava la sentenza della Ctp di Roma, insistendo, dunque, nel rappresentare che l’acquisto avvenuto in suo favore, e nella sua veste di titolare di impresa individuale, con decreto di trasferimento dell’immobile nell’ambito di una procedura di espropriazione immobiliare, contemplava anche la sua volontà dichiarata nel ritrasferimento entro i 5 anni.
La Ctr ha quindi condiviso la posizione dell’appellante accogliendo l’impugnazione in considerazione del disposto dell’art. 16, comma 1, della l. n. 49/2016, che prevede la tassazione in misura fissa per i provvedimenti che dispongano il suddetto tipo di trasferimento immobiliare, e della natura stessa dell’imposta di registro come imposta d’atto, per la quale rilevano le condizioni esistenti al momento in cui l’atto è sottoposto a registrazione. Alla luce di ciò, avendo il Tribunale trasferito con decreto l’immobile al contribuente nella sua veste di imprenditore con dichiarazione che intendesse ritrasferirlo entro i cinque anni successivi (come poi effettivamente avvenuto), a nulla rilevava che egli, successivamente all’acquisto e alla registrazione del titolo, non avesse mantenuto la sua qualità di imprenditore per tutti e cinque gli anni successivi o comunque fino a quando non avveniva la rivendita, essendo quel requisito soggettivo necessario solo al momento dell’acquisto.
Nicola Fuoco
(…) Deduce parte appellante di essere stato iscritto alla Cciaa di Roma dal 2016 (come impresa individuale, avente a oggetto la compravendita di immobili propri) per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 49/2016, art. 16, 1 comma, che prevede la tassazione in misura fissa, pari a 600,00 euro complessivi, per tutti i trasferimenti di proprietà che avvengono nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa (…), con la condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro 5 anni. (…)
L’appello è fondato.
L’art. 16, 1 comma della legge n. 49/2016 dispone che: «Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni».
Il collegio, sulla base del disposto testuale della normativa infra riportata, ritiene che l’unica condizione richiesta per l’applicazione del beneficio fiscale (tassazione in misura fissa) è che l’acquirente sia un soggetto che svolte attività d’impresa al momento dell’acquisto del bene immobile per decreto di trasferimento del Tribunale e che dichiari di intendere trasferire il bene acquistato entro cinque anni, circostanza questa realizzata dal C., mentre non è affatto richiesto dalla medesima norma che l’acquirente mantenga la propria qualità di imprenditore per cinque anni ovvero fino al momento della vendita del bene acquistato dalla procedura espropriativa.
In tal senso si è espressa la Ctr Lazio con la recente n. 1849/2021, avente a oggetto la medesima questione tra le stesse parti, secondo la quale «l’imposta di registro è un’imposta d’atto che si applica al momento in cui lo stesso viene a esistenza nell’ordinamento, pertanto, le condizioni per la sua applicazione devono sussistere al tempo in cui l’atto viene sottoposto a registrazione», risultando ininfluente il dato di fatto per il quale il contribuente, successivamente all’acquisto e precisamente in data 7/8/17, abbia cessato la propria attività di impresa con cancellazione dalla Cciaa in data 14/9/17.
Per le motivazioni infra indicate ritiene il collegio che l’appello debba essere accolto (…).
fonte italiaoggi

