Non punibile l’occupazione abusiva per stato di necessità
Redazione9 marzo 2022Edit this post

Con la sentenza n. 46050/2021, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei difensori di una coppia che, dopo lo sfratto, ha occupato abusivamente un alloggio popolare per garantire un tetto ai figli minori. Per questa occupazione abusiva sono stati condannati alla pena di 500 euro. In sede processuale hanno invocato la particolare tenuità del fatto, che però non gli è stata riconosciuta.
Proprio sulla mancata considerazione dello stato di necessità in cui la coppia, con figli minorenni, si è ritrovata, ha puntato la difesa nel ricorso in Cassazione.
La Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, ritenendo che “non ci sono ragioni per non concedere la non punibilità per la particolare tenuità dei fatti”. La causa deve quindi essere rinviata alla Corte di Appello per decidere sul punto e deve precisare che, nell’affermare la responsabilità penale, il giudice di secondo grado deve motivare in modo completo le ragioni per le quali accoglie o respinge le doglianze sollevate.
Le doglianze investono di conseguenza anche il trattamento sanzionatorio, il mancato riconoscimento dello stato di necessità, delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità contemplata dall’art. 131 bis c.p. prevista quando l’offesa risulta di particolare tenuità.
Dunque, per la Corte di Cassazione, lo stato di necessità di dare un tetto ai figli minori scrimina il reato di occupazione abusiva di immobile e va concessa la scriminante della particolare tenuità del fatto.
Nel caso di specie, la Cassazione ha rilevato inoltre un difetto di motivazione in relazione allo stato di necessità addotto dagli imputati, soprattutto alla luce del fatto che “l’occupazione abusiva di un immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto all’abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Costituzione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo”.
La stato di necessità, insomma, è invocabile solo in relazione a una situazione transitoria e attuale, non per risolvere in via definitiva il problema del reperimento di un alloggio.

Cassazione n. 46050/2021