Incidente in cantiere a causa di un ponteggio con carenze strutturali
Redazione10 marzo 2022Edit this post
Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza n. 2845 del 25/01/2021
Il ricorso del coordinatore della sicurezza, che in fase processuale ha cercato di ribaltare le responsabilità sull’operaio, che a suo avviso sarebbe caduto dal ponteggio a causa di movimenti non corretti, è stato giudicato inammissibile.
Il caso
• 1 – La Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Grosseto che, tra l’altro, aveva riconosciuto Tizio, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di lavori edili, responsabile del reato di lesioni personali gravi patite dal lavoratore Caio che, impegnato a realizzare le soglie di un balcone, si era calato sul ponteggio adiacente il fronte dell’edificio, che sotto il peso aveva ceduto, provocando la caduta dell’operaio.
• 2 – Accertato che il ponteggio presentava carenze strutturali ed un errato posizionamento rispetto alla parete del manufatto, a Tizio, nella sua qualità, era contestato di non avere richiesto alla ditta appaltatrice l’osservanza di corrette procedure di lavoro, nello specifico ambito degli interventi sui balconi, e in particolare di non avere adeguatamente valutato il Piano operativo di sicurezza (Pos) della ditta appaltatrice, privo di particolari accorgimenti prevenzionali per lavorazioni in quota di quel genere, provvedendo del caso all’adeguamento rispetto al Piano di sicurezza e coordinamento (Psc), e per non aver sollecitato l’appaltatore alla messa a norma del ponteggio, pericoloso ed inadeguato per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e per carenza di interventi di manutenzione.
• 3 – Quanto al rapporto di causalità, escludeva che la condotta del lavoratore potesse essere considerata abnorme, così da interrompere la serie causale attivata dalla condotta del ricorrente, evidenziando che la discesa operata dall’operaio dal balcone al ponteggio era dipesa dall’atteggiarsi della lavorazione, consistente nella realizzazione della pavimentazione del balcone, e comunque di calarsi rapidamente a terra, considerato che i percorsi in sicurezza per la discesa a terra erano distanti dal luogo in cui il lavoratore era chiamato ad operare.
• 4 – Quanto ai profili di colpa, la Corte di Appello riconosceva che il ponteggio era già da molto tempo in condizioni di precaria manutenzione e con difetti di montaggio, di talchè il coordinatore avrebbe dovuto valutare la corretta pratica lavorativa in relazione allo specifico intervento da compiersi sui balconi e al contempo esortare il datore di lavoro ad adottare pratiche lavorative coerenti con il lavoro in altezza, con prescrizione di non avvalersi di un ponteggio non adeguatamente collocato e realizzato. In ogni caso, avrebbe dovuto procedere a modificare e, eventualmente, ad integrare il Piano di Sicurezza con la previsione di una lavorazione in sicurezza che escludesse la scelta del lavoratore di calarsi lungo il ponteggio, ovvero per utilizzarlo allo scopo di rifinire le opere sul balcone.
La difesa di Tizio
Avverso la suddetta pronuncia insorgeva la difesa di Tizio, articolando due motivi di ricorso.
• 1) Con il primo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale per contraddittorietà della motivazione rispetto alle prove acquisite, e travisamento della prova per quanto attiene alla ricorrenza del rapporto di causalità e alla rilevanza interruttiva della condotta del lavoratore, la quale si presentava assolutamente imprevedibile, abnorme ed esorbitante rispetto alla lavorazione allo stesso demandata.
• 2) Con una seconda articolazione, lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ai profili di colpa allo stesso addebitati. Assume in particolare che i compiti del coordinatore non andavano confusi con quelli esigibili da altre figure tutoriali, quali il datore di lavoro e il responsabile dei lavori, una volta che il coordinatore per la sicurezza aveva svolto, mediante la predisposizione del Psc, il richiesto coordinamento, evidenziando che non faceva carico al ricorrente di vigilare costantemente sull’andamento dei lavori, nè di svolgere funzioni di supplenza rispetto al datore di lavoro. Lamenta inoltre che non era stato acquisito agli atti del giudizio il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, così da misurare il contenuto degli eventuali obblighi disattesi, laddove il coordinatore aveva anche fissato misure dirette a prevenire la caduta dall’alto in relazione alla fase lavorativa, mentre il fatto si era verificato per un improvvido comportamento del lavoratore, che aveva lasciato il balcone dove stava lavorando per calarsi lungo il ponteggio, condotta estranea all’attività lavorativa ed esterna al perimetro di controllo e di verifica, sia pure nell’ambito dell’alta vigilanza demandata, del coordinatore in fase di esecuzione, laddove l’obbligo di vigilanza non poteva certamente estendersi alla verifica del corretto montaggio del ponteggio.
La parte civile
• 5 – Ha depositato una memoria difensiva la difesa della parte civile Caio, la quale, dopo avere contestato i motivi di doglianza proposti dalla difesa dell’imputato Tizio, ne chiedeva il rigetto.
Motivi della decisione
• 1 – Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Prevede invero D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 90, comma 3, che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Il successivo comma prevede che nel caso previsto nel comma precedente, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 successivo.
• 2 – Invero se la posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal Pos come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel Pcs, nondimeno la figura del coordinatore rileva nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori e a tale fine rileva al contempo una scrupolosa verifica della idoneità del Pos e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento e nell’assicurazione dell’adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
• 3 – Orbene il giudice distrettuale non è incorso in alcun travisamento della prova rispetto alle indicazioni fornite dalle risultanze testimoniali, laddove, con ragionamento congruo e privo di vizi logici e in termini assolutamente coerenti con la imputazione, attribuisce a Tizio una mancata verifica di adeguatezza del Pos della ditta appaltatrice in relazione alla esecuzione di interventi in quota, con riferimento alle condizioni di sicurezza, di tenuta e di stabilità del ponteggio adiacente la costruzione. Invero il compito del coordinatore per la sicurezza non si arresta ad un controllo notarile sulla regolarità formale del Pos e sulla astratta fattibilità di una lavorazione in quota con i mezzi indicati nel piano operativo ma, soprattutto a fronte del totale silenzio del Pos sulle modalità operative delle lavorazioni al di sopra dei balconi, avrebbe dovuto porsi il problema della indeterminatezza di tali indicazioni e verificare se le lavorazioni fossero compatibili con le caratteristiche degli strumenti forniti dall’impresa e con i sistemi di protezione presenti sulla sommità, in tale modo adempiendo alle funzioni di verifica e coordinamento ad esso demandate con poteri di segnalazione e di contestazione di eventuali inadempienze fino all’esercizio di poteri inibitori nelle ipotesi più gravi e nelle situazioni più urgenti (con particolare riferimento alla distinzione di rischio generico ricadente nello spettro di controllo e di coordinamento del Cse, comprensivo dell’organizzazione delle lavorazioni).
• 4 – All’uopo il giudice distrettuale non ha mancato di segnalare che le scorrette e pericolose prassi lavorative non costituivano il frutto di una contingente ed estemporanea opzione lavorativa delle maestranze impiegate in violazione di regole esaurientemente esplicate e ritualmente codificate nel Pos, ma costituivano espressione di una esigenza lavorativa del dipendente che avrebbe dovuto essere considerata ed intercettata dal coordinatore, laddove il ponteggio insisteva da oltre un anno nelle sue immutate condizioni di scarsa manutenzione e di errata collocazione. Se pertanto il giudice di merito con logico e adeguato argomentare è pervenuto ad una valutazione di totale inadeguatezza del Pos della impresa appaltatrice e ad un correlato giudizio di colpa in capo al Tizio per non essere stato in grado di cogliere la sostanziale indeterminatezza delle pratiche di lavoro sugli sporti e l’assenza o comunque la distanza di presidi di sicurezza per il concreto atteggiarsi delle lavorazioni e di procedere alle opportune correzioni ed adeguamenti, assolutamente generiche e prive di confronto si sviluppano le difese della parte ricorrente. La stessa si limita a sottolineare l’adeguatezza e la completezza del Psc predisposto dal coordinatore in relazione alla necessità di presidi per i lavori da eseguirsi in quota, ma omette totalmente di considerare che il Pos dell’impresa appaltatrice risultava del tutto silente sulle cautele da adottarsi per i lavori da eseguirsi sui balconi e sulla necessità di seguire determinati percorsi per accedere da e verso terra, e che la contestazione mossa a Tizio attiene appunto al mancato coordinamento tra i due piani e all’omesso adeguamento del Pos, laddove l’impalcatura posta a ridosso della parete del fabbricato ove aggettavano gli sporti, rappresentava agevole ma pericolosa via di fuga per il lavoratore impegnato nella lavorazione, facilmente accessibile per l’assenza di balaustre di contenimento e pertanto strumento atto a creare distorte e pericolose pratiche lavorative.
• 5 – Manifestamente infondato è altresì il primo motivo di ricorso, che assume violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al riconosciuto rapporto di causalità tra la condotta ascritta a Tizio e l’evento lesivo, pure in presenza della abnormità della condotta della persona offesa, che si ritiene del tutto esorbitante dal concreto svolgersi delle lavorazione in cui era impegnata, atteso che il dipendente si sarebbe avventurato in una rischiosa discesa a terra utilizzando una impalcatura vetusta e non correttamente collocata, laddove avrebbe dovuto utilizzare altro sistema di discesa, pure previsto dal datore di lavoro.
• 5.1 – Deve essere esclusa la interruzione del rapporto di causalità, pure in presenza della imprudente condotta del lavoratore, alla stregua della giurisprudenza che non riconosce in nessun caso tale evenienza quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità. Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori.
• 5.2 – Il giudice distrettuale ha dato conto, con motivazione assolutamente congrua e priva di vizi logico giuridici, del complessivo stato di incuria e di difetto di posizionamento della impalcatura e dell’assenza, nei balconi, di barriere protettive verso il vuoto, e pertanto di uno stato di sostanziale e palese inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche, tese a salvaguardare la sicurezza di un lavoratore, quale Caio, impegnato nelle fasi di lavorazione in quota.
• 6 – Stante la manifesta infondatezza dei motivi proposti dal ricorrente, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile nella presente fase di legittimità (Euro tremila oltre accessori).

