INTERVENTI CLASSIFICATI IN DUE GRUPPI: L’APPARTENENZA È DISCRIMINANTE PER APPLICARE L’ALIQUOTA
Il recupero va su doppio binario
Ai fini della normativa Iva, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, già definiti nell’art. 31 della legge n. 457/1978 e ora alle lettere a), b), c), d) ed f) dell’art. 3 del dpr 380/2001, possono essere classificati in due gruppi:

– quelli di grado inferiore, comprendenti gli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a) e di manutenzione straordinaria (lettera b)

– quelli di grado superiore, che comprendono gli interventi di risanamento conservativo e restauro (lettera c), di ristrutturazione edilizia (lettera d) e di ristrutturazione urbanistica (lettera f), l’esecuzione dei quali, un tempo, era subordinata al rilascio della concessione.

L’appartenenza all’uno o all’altro gruppo è rilevante per l’individuazione sia dell’aliquota d’imposta applicabile all’operazione sia del regime (imponibilità o esenzione) applicabile alla successiva cessione del fabbricato oggetto dell’intervento di recupero, nonché, in casi particolari, per stabilire le modalità di assolvimento dell’imposta sulle prestazioni.

Interventi di grado inferiore. In base all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99, le prestazioni aventi a oggetto interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, sono sottoposti all’aliquota agevolata del 10%, con la limitazione per i cosiddetti «beni significativi» impiegati nell’intervento. L’agevolazione non è applicabile alle forniture di beni destinati all’esecuzione degli interventi, né alle prestazioni eseguite su fabbricati a destinazione diversa da quella abitativa. La stessa aliquota si applica, senza la limitazione per i beni significativi, alle prestazioni di manutenzione straordinaria di fabbricati di edilizia residenziale pubblica (n. 127-duodecies, tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72).

Interventi di grado superiore. Anche gli interventi di recupero dell’altro gruppo (risanamento, restauro conservativo, ristrutturazione) sono assoggettati all’aliquota ridotta del 10%, ma con una portata molto più ampia, poiché tale aliquota si applica, ai sensi delle sotto richiamate disposizioni della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72, alle seguenti operazioni:

– prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi alla realizzazione degli interventi su fabbricati di qualsiasi tipologia (n. 127-quaterdecies);

– cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi (n. 127-terdecies);

– cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli interventi, poste in essere dalle stesse imprese che hanno effettuato gli interventi stessi, anche per il tramite di imprese appaltatrici (127-quinquiesdecies).

In secondo luogo, l’esecuzione di tali interventi attribuisce all’impresa che li effettua, anche per il tramite di imprese appaltatrici, la qualifica di «impresa di ripristino» ai fini del regime d’imposta applicabile alla cessione del fabbricato, ai sensi delle disposizioni dei punti 8-bis) e 8-ter) dell’art. 10 del dpr 633/72.

Il punto 8-bis), infatti, dichiara esenti le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, eccettuate:

1. le cessioni poste in essere, entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori, dalle imprese che hanno costruito il fabbricato, oppure lo hanno ripristinato in esecuzione di interventi di recupero di cui all’art. 3, lettere c), d) ed f);

2. le cessioni poste in essere dalle stesse imprese di cui al punto 1 dopo il termine di cinque anni, qualora il cedente abbia espresso l’opzione per l’applicazione dell’imposta;

3. le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal dm 22 aprile 2008, qualora il cedente abbia espresso l’opzione per l’applicazione dell’imposta.

Analogamente, il punto 8-ter) dichiara esenti le cessioni di fabbricati cosiddetti strumentali per natura (classificati in catasto nelle categorie B, C, D, E e A10), eccettuate:

– le cessioni poste in essere, entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, dalle imprese costruttrici o dalle imprese che hanno eseguito sul fabbricato, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi suddetti;

– le cessioni per le quali, nel relativo atto, il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.

fonte italiaoggi