La prescrizione degli oneri condominiali
Redazione16 marzo 2022Edit this post
Corte d’Appello di Palermo, Sentenza n. 2050 del 23/12/2021
Ogni credito è soggetto a un termine di prescrizione se il suo titolare non lo ha esercitato nei termini di legge. A tale principio di carattere generale non fanno eccezione i crediti per oneri condominiali. Ad affrontare il tema è la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza numero 2050 del 23 dicembre 2021.
Le regole
Viene innanzitutto affermato che la prescrizione delle spese condominiali è diversa a seconda che si tratti di quote ordinarie o straordinarie. Le prime, in base all’articolo 2948 del Codice Civile, si prescrivono in cinque anni, in quanto si tratta di spese che maturano periodicamente. Mentre le spese straordinarie si prescrivono in dieci anni, perché non hanno carattere ciclico (articolo 2946 del Codice Civile, che disciplina la prescrizione ordinaria di tutti i debiti).
In secondo luogo, si cerca di individuare il giorno dal quale computare il termine della prescrizione.
è in quest’ottica che i giudici collegiali intendono valorizzare l’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, laddove afferma che “la prescrizione decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto predisposto dall’amministratore, ossia dal momento in cui ogni condòmino viene a conoscenza della quota precisa che deve pagare (Cassazione 11981 del 5 novembre 1992; Cassazione 4489 del 25 febbraio 2014)”.
La prassi degli amministratori
La prassi normalmente seguita dagli amministratori prevede l’interruzione della prescrizione attraverso il riporto del saldo degli esercizi passati nei consuntivi successivi, facendo sì che questi vengano poi approvati dall’assemblea. In questo modo la scadenza del termine di prescrizione viene sempre rinnovata.
La sentenza
La Corte d’Appello di Palermo, sulla base di queste osservazioni, ha quindi stabilito che il termine di prescrizione delle quote condominiali, a seconda della rispettiva natura, si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condòmini si cristallizzano, incluse le morosità pregresse, e diventano esigibili in ogni tempo.
Nel provvedimento, i giudici palermitani hanno inoltre precisato che il pagamento degli oneri condominiali da parte dei condomini, ancorché prescritti, viene configurato come una condotta equivalente a riconoscimento del debito, che in base all’articolo 2944 Codice civile, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione.
Nel caso in specie, il rendiconto oggetto di esame giudiziario risaliva però a dodici anni addietro. Per questa ragione il giudice ha ritenuto che la traslazione delle poste contabili e debitorie in capo ad un condòmino facenti capo agli esercizi di oltre dieci anni prima, fossero da ritenere, in assenza di atti interruttivi intervenuti nelle more (o di pagamenti riconducibili a tali specifiche poste contabili), prescritti e, quindi, inesigibili.

