Amministratore: gestione commercianti Inps se l’attività viene svolta tramite società
Redazione17 marzo 2022Edit this post
Cassazione Civile, Ordinanza n. 21900 del 07/09/2018
L’attività di amministrazione condominiale, svolta tramite una società in nome collettivo, ricade nell’ambito della Gestione commercianti INPS e non in quella della Gestione separata per professioni non ordinistiche.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21900 del 7 settembre 2018, nella quale si è occupata dell’esatta individuazione della Gestione Inps alla quale deve essere iscritto un amministratore condominiale che svolge l’attività avvalendosi di una società in nome collettivo, a cui partecipa solo la moglie, senza ausilio di dipendenti.
L’amministratore ha impugnato due cartelle esattoriali aventi ad oggetto un’intimazione di pagamento per contributi previdenziali relativi alla gestione commerciale, sostenendo che è errato l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti in quanto la sua attività esula dalla natura commerciale, rientrando, invece, tra le attività di natura professionale ed intellettuale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione ritiene infondato il motivo di ricorso, e ribadisce che è richiesta l’iscrizione alla Gestione commercianti INPS per l’esercizio di un’attività commerciale, la cui gestione sia esercitata come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di società a responsabilità limitata.
Dai fatti è emerso che l’amministratore non svolgeva solamente attività professionale ma anche imprenditoriale, dal momento che era proprio tramite la società che assumeva gli incarichi di amministratore di condominio.
A nulla rileva che nella società vi partecipassero solo l’amministratore e la moglie, senza dipendenti, in quanto riveste importanza il fatto che l’attività di amministrazione condominiale fosse espletata attraverso il complesso organizzato dei beni sociali e attraverso il distinto soggetto giuridico costituito dalla società commerciale.
In definitiva, è esclusa la contribuzione alla Gestione separata dei professionisti senza Ordine.
Il testo dell’ordinanza
La Corte ricorda che, per quanto concerne la gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
“L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita, nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Dunque, il presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di Srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale.
Le osservazioni della Corte
“L’attività del ricorrente – osserva la Corte – non si era limitata allo svolgimento di opera professionale a carattere intellettuale, ma era stata svolta in forma imprenditoriale attraverso la società collettiva di cui egli era amministratore e socio, come evidenziato dal dato che era la società ad assumere gli incarichi relativi all’amministrazione di condomini e ad emettere le fatture riferite a tale attività, a nulla rilevando che la società fosse di modeste dimensioni, in quanto composta dall’appellato e dalla moglie, e che non avesse dipendenti, in quanto tali circostanze non escludevano che l’attività fosse stata espletata da quest’ultimo attraverso il complesso organizzato dei beni sociali e attraverso il distinto soggetto giuridico costituito dalla società commerciale”.

