Sconto in fattura, operazioni discriminate
Operazioni di sconto in fattura discriminate: niente cessione jolly per i crediti oggetto di comunicazione all’agenzia delle entrate nel periodo transitorio (entro il 16 febbraio). Come specificato nella FAQ pubblicata dall’agenzia delle entrate lo scorso 17 marzo sulla tematica delle cessioni dei crediti derivanti dai bonus edilizi, per le operazioni di sconto in fattura la cui opzione è stata trasmessa all’agenzia stessa entro lo scorso 16/2 (si veda ItaliaOggi del 18 marzo), il credito incamerato dal fornitore non ha diritto di fatto all’ulteriore cessione jolly prevista dal periodo transitorio e resta trasferibile “solo” altre tre volte (una libera e due vincolate) come già disposto dall’articolo 121 c.1 del dl 34/2020. Il citato comma infatti, post modifiche apportate dall’articolo 1 c.2 del dl 13/2022 (il decreto di contrasto alle frodi), stabilisce che per le operazioni di sconto in fattura il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori e, da questi ultimi recuperato come credito d’imposta, è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB. Di fatto quindi in caso di sconto in fattura oltre al trasferimento del credito che si realizza tra cliente e fornitore che ha eseguito i lavori, il credito può passare di mano per altre 3 volte, una libera a qualsiasi tipo di cessionario e altre due vincolate ai soggetti invece vigilati.
Sulla base di quanto indicato dall’agenzia delle entrate nella faq in commento, non si riscontra per questa tipologia di operazioni l’effetto jolly, ovvero quello sancito all’articolo 28 c.2 del dl 4/2022 (il decreto sostegni ter) e che concede ai crediti che alla data dello scorso 16 febbraio sono stati oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura, la possibilità di fruire di una ulteriore cessione ad altri soggetti (il jolly appunto). Di contro invece tale effetto è stato invece “salvato” dall’agenzia (si veda ItaliaOggi del 19 marzo 2022) per le cessioni dirette dei tax credit (senza quindi sconto in fattura) comunicate ante 16/2 a cui è garantita la cessione jolly oltre che le due ulteriori ai soggetti vigilati, ai sensi del riformulato articolo 121 del dl 34/2020. E’ opportuno evidenziare che ai crediti oggetto di cessione diretta sono permessi solo 3 passaggi di mano, a differenza invece di quelli derivanti delle operazioni di sconto in fattura che prevedono di fatto 4 trasferimenti del credito (quello tra cliente e fornitore più gli altri tre di cui uno libero e due vincolati). Se entrambe le tipologie di operazioni avessero usufruito del jolly, sarebbero rimasti post 16 febbraio, ancora 4 cessioni effettuabili per le quelle derivanti da sconto in fattura e 3 invece per le cessioni “dirette”. Le faq invece stabiliscono 3 cessioni residue per entrambe le tipologie danneggiando indirettamente quelle derivanti da sconto in fattura. Tale discriminazione, con il mancato riconoscimento del jolly, è riscontrabile anche su un ulteriore aspetto. Non vi è differenza infatti tra il numero di trasferimenti consentiti alle operazioni di sconto in fattura comunicate ante e post 16/2. Sia i crediti oggetto di comunicazione all’agenzia delle entrate ante e post periodo transitorio (16 febbraio) sono infatti cedibili lo stesso numero di volte, per la precisione tre, di cui una a chiunque e due a banche ed intermediari finanziari (i soggetti ex articolo 106 del TUB – il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
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