Obbligo dell’ex amministratore alla consegna della documentazione
Redazione24 marzo 2022Edit this post

Amministratore di condominio – Obbligo dell’ex amministratore alla consegna della documentazione inerente la gestione condominiale – Sussiste (Cc articoli 1129 e 1130)

Sezione II, ordinanza 15 dicembre 2021 n. 40134 – Pres Di Virgilio – Ric. Condominio Raffaella via Vipacco 2/4/4bis/6 Torino

Il principio
Anche qualora la documentazione inerente alla gestione del condominio possa essere acquisita dal nuovo amministratore facendone richiesta ai condomini o ai terzi che sono entrati in contatto con il condominio, il precedente amministratore è tenuto alla consegna della documentazione in suo possesso, in adempimento a un obbligo di legge e al dovere di correttezza e diligenza, che si estrinseca in un dovere di leale collaborazione con il nuovo amministratore di condominio.

La nota
In argomento, è stato affermato anche che, alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini. Tale obbligo era configurabile anche prima della riforma della legge 220/2012, sebbene non espressamente previsto dalla legge ma discendente dal dovere di diligenza posto a carico del mandatario, che comprende anche il dovere di collaborazione con il nuovo amministratore.
Costituisce onere del nuovo amministratore indicare in modo specifico i documenti che chiede in consegna e specificare l’inerenza dei medesimi all’esercizio della gestione del condominio mentre spetta al precedente amministratore eccepire l’estraneità della documentazione agli adempimenti e agli obblighi posti a carico dell’amministratore, ovvero di provare i fatti impeditivi ed estintivi.