Bonus locazioni, 2^ cessione se beneficiario è l’originario
Cessione duplice per il primo beneficiario del bonus locazioni. Lo dice la nuova risposta a interpello n.153/2022 delle Entrate, arrivata a rettifica di quanto precedentemente chiarito dall’amministrazione sullo stesso tema nella risposta a interpello n.797/2021. Questo a seguito dell’evoluzione normativa della disciplina, aggiornata dalle precisazioni del decreto Mef dell’11 dicembre 2021 e dalle modifiche del tetto massimo di aiuti erogabili (da 800mila a 1,8 milioni €) per ogni impresa, intesa come insieme di società appartenenti allo stesso gruppo, considerato come singola unità economica. Alla luce di tale innalzamento della soglia, la società istante avrebbe voluto sapere se poter compensare nell’anno 2021 l’ammontare del credito non fruito, acquistato nel 2020 da un ramo societario del proprio gruppo. L’Agenzia ha proceduto nuovamente alla ricostruzione della disciplina relativa al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda cui all’art. 28 del decreto Rilancio. L’Ade ha così ritenuto che qualora una società abbia compensato il bonus nei limiti previsti dalla normativa di allora, sarà comunque possibile cedere ulteriormente la parte di credito non compensata dopo l’innalzamento della soglia. La condizione è però che «permangano i requisiti che ne consentono l’utilizzo diretto in capo al beneficiario originario, l’impresa unica ossia il gruppo di appartenenza (ovvero, per le ragioni sopra rappresentate, in capo all’impresa unica) e, quindi, per la quota parte ancora fruibile nel rispetto della soglia prescritta dalla normativa in tema di aiuti di Stato». Infatti, «non risulta possibile cedere un credito d’imposta per l’importo eccedente il massimale comunitario, perché questo non costituisce un limite alla compensazione del credito d’imposta, ma un limite alla maturazione dell’aiuto».

fonte italiaoggi