Convocazione dell’assemblea da parte dei condomini
Cosa fare se l’amministratore non indice la riunione di condominio: la richiesta presentata dai condomini e l’obbligo di convocazione.
Non sempre l’amministratore è solerte nell’adempimento delle proprie mansioni. E anche se la legge non gli impone di partecipare necessariamente alle assemblee di condominio, spesso questi fa orecchie da mercante quando uno o più condomini gli chiedono di indire la riunione. Ecco perché la legge prevede la possibilità di convocazione dell’assemblea da parte dei condomini. A determinate condizioni però. Condizioni che vedremo qui di seguito. Spiegheremo cioè come fare a convocare la riunione di condominio se non vi provvede l’amministratore. Ma procediamo con ordine.
Indice
1 Chi convoca l’assemblea di condominio?
2 Convocazione dell’assemblea da parte dei condomini
3 Che succede se l’amministratore non convoca l’assemblea richiesta dai condomini?
4 Che succede se non c’è un amministratore di condominio?
5 Quali sono i quorum per l’assemblea convocata dai condomini?
Chi convoca l’assemblea di condominio?
La regola vuole che sia l’amministratore a convocare l’assemblea. Anzi: è un suo preciso obbligo a cui deve adempiere almeno una volta all’anno al fine di consentire ai condomini l’esame del bilancio e l’approvazione del rendiconto.
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Questo non toglie che l’amministratore possa convocare l’assemblea anche più di una volta all’anno, tutte le volte che lo ritiene necessario. Non esiste in questo un limite che gli venga imposto dalla legge.
Convocazione dell’assemblea da parte dei condomini
Se, dinanzi a una problematica da discutere in assemblea, l’amministratore non provvede spontaneamente alla convocazione della stessa, a richiederlo possono essere anche i condomini. Questi cioè possono presentare al capo condomino una richiesta scritta imponendogli di indire la riunione di condominio. La legge però fissa un numero minimo: devono essere almeno due i condomini che rappresentino un sesto dei millesimi dell’edificio. Ricevuta la richiesta dei condomini, l’amministratore è obbligato a convocare l’assemblea.
Che succede se l’amministratore non convoca l’assemblea richiesta dai condomini?
Se, dopo 10 giorni dal ricevimento della richiesta presentata dai condomini, l’amministratore non convoca l’assemblea, i condomini stessi interessati possono provvedervi autonomamente. Dovranno però farlo rispettando le norme sulle convocazioni e quindi saranno tenuti a rispettare le seguenti regole:
dovranno inviare un avviso di convocazione a tutti i condomini con raccomandata a.r., con pec, con telegramma o con lettera consegnata a mani (non è quindi possibile affiggere avvisi in bacheca, lasciarli nella buca delle lettere, inviare sms, email o telefonare agli interessati);
tra la data di ricevimento dell’avviso di convocazione da parte del condomino e quella fissata per la prima convocazione devono decorrere almeno cinque giorni;
nell’avviso di convocazione dovranno indicare l’ordine del giorno, ossia tutti i punti, analiticamente indicati, su cui si intende discutere e deliberare;
dovranno fissare il luogo ove si terrà la riunione (che deve essere accessibile a tutti e non troppo distante dall’edificio), la data della prima e della seconda convocazione, con distanza di un giorno l’una dall’altra (non sono necessarie 24 ore, essendo sufficiente il rispetto del giorno solare) e chiaramente l’orario, che non sia eccessivamente gravoso (sarebbe illegittima una convocazione per mezzanotte).
Le spese delle raccomandate saranno anticipate dai condomini che provvedono alla convocazione che poi potranno addebitarle a carico del condominio.
Che succede se non c’è un amministratore di condominio?
In mancanza dell’amministratore, l’assemblea – tanto quella ordinaria quanto quella straordinaria – può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino. In questo caso, non è previsto un numero minimo.
Quali sono i quorum per l’assemblea convocata dai condomini?
Le regole sui quorum costitutivi e deliberativi per l’assemblea convocata dai condomini sono le stesse di tutte le altre. In particolare, in prima convocazione dev’essere presente la maggioranza dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di almeno due terzi del valore dell’edificio (667 millesimi). In seconda convocazione, dev’essere invece presente almeno un terzo dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di almeno un terzo del valore dell’edificio (334 millesimi).
laleggepertutti

