LA QUESTIONE STA ALIMENTANDO IL DIBATTITO IN VISTA DELLE DICHIARAZIONI E DEI BILANCI 2021
Iva, surplus 110% fuori campo
In caso di fruizione del superbonus 110% con il sistema del cosiddetto sconto in fattura, l’eccedenza del credito d’imposta ottenuto dall’impresa esecutrice dei lavori dovrebbe considerarsi un introito irrilevante agli effetti dell’Iva, e non il corrispettivo (esente) di una ipotetica prestazione di servizi (acquisto del credito a scopo di finanziamento) che non sembra sussistere. Di conseguenza, fermi restando i profili reddituali, nessun adempimento sarebbe necessario ai fini dell’imposta: né fatturazione o registrazione dell’operazione, né comunicazione lipe, né dichiarazione annuale. Sulla questione, che sta alimentando il dibattito in vista delle dichiarazioni e dei bilanci 2021, l’amministrazione finanziaria non si è ad oggi espressa.
Ai sensi dell’art. 121 del dl n. 34/2020, come modificato, da ultimo, dal dl n. 13/2022, gli aventi diritto al superbonus, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante (110% della spesa), possono optare per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori (comma 1, lett. b), oppure “per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti …” (lett. a).
In questo secondo caso, come chiarito dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 24/2020, “il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito…” Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro.”
Questa speciale e singolare previsione normativa, in forza della quale l’impresa, a fronte dello sconto in fattura, ottiene un credito d’imposta di ammontare superiore, pone l’interrogativo del trattamento Iva applicabile all’eccedenza, pari al 10% dello sconto. Al riguardo, è stato prospettato che tale eccedenza rappresenterebbe il corrispettivo di una prestazione finanziaria resa dall’impresa al soggetto avente diritto al superbonus, inquadrabile tra le prestazioni esenti di cui all’art. 10, n. 1, del dpr 633/72, esclusa però dal calcolo del prorata di detrazione ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, in quanto prestazione accessoria all’operazione imponibile. Per tale prestazione non sarebbe obbligatoria l’emissione della fattura, né la trasmissione telematica dei corrispettivi, giusta le previsioni dell’art. 22, n. 6, del dpr 633/72 e dell’art. 1 del dm 10 maggio 2019, fermo restando l’obbligo di contabilizzarne l’ammontare, riportandolo poi tra le operazioni attive della comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva. La soluzione, invero, è pragmaticamente accettabile, dato che non implica effetti sostanziali, eccettuate le possibili conseguenze pregiudizievoli derivanti dal maggior volume d’affari Iva (per esempio, ai fini dell’accesso al regime delle liquidazioni periodiche o all’agevolazione degli acquisti in sospensione per gli esportatori abituali). E’ dubbio, tuttavia, che essa sia effettivamente in linea con la disciplina dell’Iva, in particolare con riguardo alla sussistenza del presupposto oggettivo dell’imposta.
Se lo sconto in fattura, che la legge qualifica “contributo” anticipato dal fornitore e da questi recuperato sotto forma di credito d’imposta, dovesse considerarsi, puramente e semplicemente, alla stregua di una “datio in solutum”, la base imponibile della prestazione resa dal fornitore, secondo l’insegnamento della Corte di giustizia Ue, essendo costituita da tutto ciò che gli è dovuto, dovrebbe essere rappresentata non dall’importo dei lavori, ma dal maggior ammontare del credito d’imposta ottenuto in corrispettivo. Questa problematica conclusione sembra però decisamente da respingere, in considerazione della particolarità della fattispecie e della “originalità” della previsione normativa in esame, che a nostro avviso autorizzerebbe a qualificare l’eccedenza del “contributo”, ossia l’importo pari al 10% dello sconto in fattura, piuttosto che il corrispettivo di un’inesistente cessione di credito a scopo di finanziamento tra l’avente diritto alla detrazione Irpef e l’impresa esecutrice dei lavori, come una sovvenzione pubblica estranea al campo di applicazione dell’Iva in quanto non direttamente connessa al corrispettivo della prestazione, ma erogata dallo stato a titolo di ristoro degli (eventuali) oneri finanziari gravanti sulla circolazione del credito, sicché nessun adempimento ai fini dell’imposta sarebbe richiesto all’impresa.
fonte italiaoggi

