La costituzione del supercondominio
Redazione29 marzo 2022Edit this post
Tribunale di Napoli, sezione II civile, sentenza 9 giusno-17 agosto 2021 n. 3087
Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell’originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere ipso iure et facto, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti.
Si tratta cioè di una fattispecie legale, in cui una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, sono ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, quali il viale di accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, il rapporto di accessorietà con i fabbricati.
Supercondominio – Volontà – Unità immobiliari – Regolamento di condominio – Edifici – Organizzazione condominiale – Servizi comuni – fabbricati – Cc, articoli 1117 e 1117 bis

