Il 110% se qualificazione frutto del titolo abilitativo
Bonus edilizi, ai fini dell’accesso ai benefici fiscale rileva la qualificazione degli interventi effettuati per come risultante dal solo titolo abilitativo. A dirlo è il Ministero dell’economia, chiamato ieri in commissione finanze alla camera a fornire chiarimenti in merito alla definizione di edifici esistenti ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali.

L’interrogazione a risposta immediata presentata dall’On. Massimo Ungaro (IV) ha infatti sollevato alcune criticità circa l’interpretazione dei concetti di edifico nuovo ed edificio esistente in funzione della fruizione dei bonus edilizi. Malgrado la differenziazione da ascriversi al testo unico dell’edilizia, stando a quanto lamentato in commissione V, l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate sul concetto di edificio esistente non sarebbe coincidente con il titolo edilizio conseguito, bensì con alcune qualità oggettive, quale pagamento Imu e iscrizione al catasto.

Puntuale la risposta dell’Economia, per mezzo delle parole del sottosegretario Federico Freni: al netto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate sulle detrazioni fiscali previste per i bonus edilizi, «in linea con ecobonus e sismabonus, anche ai fini del superbonus l‘intervento deve riguardare unità immobiliare ed edifici esistenti, non potendo essere agevolati gli interventi effettuati in fase di nuova costruzione». Per la fruizione serve dunque che l’edificio esista, valutazione che, ha continuato viene fatta in base a dei requisiti, di solito quello dell’iscrizione al catasto poiché da quel momento l’immobile acquista vita fiscale. Ad ogni modo, l’interpretazione delle norme urbanistiche, non farebbe parte delle competenze dell’Agenzia delle Entrate. Per queste ragioni, ha ricordato il sottosegretario all’Economia, «ai fini dell’accesso ai benefici fiscale rileva la qualificazione degli interventi effettuati per come risultante dal solo titolo abilitativo». Nell’ottica di qualificazione dell’edificio esistente è necessario e sufficiente quindi il riferimento al titolo edilizio.

fonte italiaoggi