Controversie condominiali e impugnazione delle deliberazioni
Redazione30 marzo 2022Edit this post
Corte d’Appello di Roma, sezione VIII civile, sentenza 20 luglio-20 agosto 2021, n. 5713
In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’articolo 1135, nn 2) e 3) del Cc, e che è sottratta al metodo maggioritario. Sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi a oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, sicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’articolo 1137 del Cc.

