Condominio: nulle le delibere che modificano la ripartizione delle spese
Redazione4 aprile 2022Edit this post

Spese condominiali – Delibere assunte a maggioranza per la modifica dei criteri di ripartizione – Nullità – Cc articoli 1135 e 1137
In tema di condominio, per quanto attiene alle delibere di spesa, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’articolo 1135, nn. 2 e 3 del Cc, e che è sottratta al metodo maggioritario. Sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie e norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’articolo 1137, comma 2, del Cc.
Sezione VI, ordinanza 11 novembre 2021, n. 33482 – Controric Condominio via Nomentana 903, Roma