Maglie larghe per il riacquisto che salva le agevolazioni
La norma secondo cui, in caso di rivendita infraquinquennale dell’immobile acquistato con il beneficio fiscale, l’agevolazione non viene meno qualora si provveda, entro un anno, all’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, non richiede che, in relazione a tale acquisto, sussistano i requisiti «prima casa». Di conseguenza, come riconosciuto dall’Agenzia nella circolare n. 31/2010, non decade dall’agevolazione il contribuente che, al momento del riacquisto, non possiede i requisiti previsti «prima casa» (ovviamente, in relazione al riacquisto, il contribuente non avrà diritto né alla tassazione agevolata né al cosiddetto bonus riacquisto).
Con risoluzione n. 49/2015, modificando la propria posizione alla luce dell’orientamento della Corte di cassazione, l’Agenzia ha inoltre riconosciuto che, in caso di rivendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, anche il riacquisto a titolo gratuito, effettuato entro un anno, è idoneo a evitare la decadenza.
Nella citata circolare n. 31/2010, è stato chiarito che la decadenza è esclusa anche se l’abitazione principale acquistata entro un anno dalla rivendita infraquinquennale si trova all’estero, purché in un paese con il quale sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che permettano di verificare che effettivamente l’immobile sia stato adibito a dimora abituale. A tale proposito, nella risposta n. 126/2021 l’agenzia ha precisato che la sussistenza dei requisiti per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita, ossia che il riacquisto dell’immobile sito all’estero sia stato effettuato entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato sito in Italia e che la nuova abitazione sia destinata a dimora abituale dell’interessato, può essere dimostrata presentando adeguata documentazione all’ufficio competente, che ne valuterà l’idoneità; potrebbero essere funzionali, per esempio, la copia del rogito notarile di acquisto dell’abitazione all’estero, nonché documenti comprovanti la dimora abituale nell’immobile, quali le fatture di fornitura delle utenze intestate all’interessato. Detti suddetti documenti dovranno essere muniti di «apostille» e tradotti in lingua italiana.
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