ANTIRICICLAGGIO/ L’UIF AGGIORNA L’ANALISI E LA DIVULGAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
Bonus edilizi, controlli capillari
Bonus edilizi sotto la lente della congruità e delle annualità da verificare. Con la comunicazione dell’11 aprile l’Uif aggiorna l’analisi e la divulgazione dei fattori di rischio che, sotto un profilo antiriciclaggio, i soggetti obbligati devono ponderare rispetto alle cessioni dei crediti da bonus in edilizia (si veda ItaliaOggi di ieri). Il presupposto di partenza per il contrasto delle infiltrazioni criminali e degli illeciti connessi a queste agevolazioni fiscali ruota intorno ad una loro possibile inesistenza ovvero non spettanza. Sotto il primo profilo (inesistenza) connotato dalla fraudolenza, naturalmente, viene in considerazione la mancata effettuazione degli interventi sottostanti la circolazione dei crediti. Più articolato è il secondo aspetto che investe la mancanza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e si declina in varie sfaccettature, di natura sia soggettiva che oggettiva. Oltre al caso clamoroso di «annualità non comprese nel perimetro di applicazione», viene menzionato il difetto di congruità, cioè la circostanza che le spese fatte valere e comunicate non rispecchino «il valore della prestazione effettivamente resa dal fornitore». Quest’ultimo elemento è particolarmente delicato in quanto, come noto, l’estensione degli obblighi di attestazione ai bonus diversi dal 110% è stata da ultimo inserita ad opera della legge di bilancio 2022 e, comunque, non interessa le attività di edilizia libera ovvero gli interventi di importo complessivo non superiore a diecimila euro. L’Uif si sofferma in particolare sul profilo del titolare/cedente in quanto impresa incaricata delle forniture o dei lavori connessi al beneficio fiscale. In questa prospettiva, elementi di sospetto sono ricollegabili ad una inadeguatezza organizzativo-funzionale dell’impresa medesima rispetto alle commesse ricevute, ad una sua neo-costituzione o addirittura costituzione (formale) successiva ai lavori, all’inesperienza nel settore. Da valutare, altresì, la situazione di imprese accomunate da identità di sede legale, oggetto sociale e professionista di fiducia, in particolare per gli adempimenti camerali. L’ambito soggettivo è attenzionato sotto il connotato reputazionale ovvero economico, in ragione di precedenti penali o eventi pregiudizievoli (protesti; fallimenti) riferibili ai rappresentanti dell’impresa, oltre che dell’interposizione di prestanomi. Più in generale, vengono messi in luce i casi di presunti titolari di crediti che risultino privi di redditi o di redditi significativi, irreperibili ovvero domiciliati nei centri di accoglienza. Una serie di considerazioni viene riservata alla dinamica delle operazioni, in una visuale assai ampia. Dalle lacune nel corredo documentale (fatture ed altri giustificativi) e/o nelle movimentazioni finanziarie, agli aspetti negoziali ed esecutivi delle cessioni multiple, sino all’impiego del corrispettivo della cessione dei crediti. A quest’ultimo riguardo vengono menzionati: bonifici esteri; liberalità; prelievi di contante notevoli o ingiustificati; giochi e scommesse; acquisti di preziosi, opere d’arte, beni di valore e valute virtuali. Da monitorare la conoscibilità di altri potenziali acquirenti che hanno rifiutato l’acquisto dei medesimi crediti, nonché la serialità di operazioni poste in essere con una vasta platea di interlocutori, in sequenze ravvicinate e per importi ricorrenti. Nella parte conclusiva l’Uif invita gli obbligati, anche in sede generale di valutazione dell’operatività dei clienti, a considerare con dovizia di analisi le situazioni rivelatrici di artificiosità dei crediti (riciclaggio bonus).

fonte italiaoggi