No del giudice ai privilegi del singolo condomino
Redazione13 aprile 2022Edit this post

In sede contenziosa, il giudice non può emettere provvedimenti a favore del singolo partecipante al condominio in ordine al miglior godimento della cosa comune. E’ quanto ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 38468 del 6 dicembre 2021.

Nella vicenda in esame, i giudici d’appello, pronunciandosi sul gravame proposto da Tizia e Caia contro la sentenza di primo grado resa dal Tribunale, revocava lo scioglimento della comunione dell’area cortili compresa in un fabbricato condominiale, e disponeva l’assegnazione in uso alle parti dei relativi posti auto secondo lo schema indicato dal c.t.u., prevedendo altresì, per alcuni di essi, una turnazione trimestrale, salvo che venisse recisa una pianta di alto fusto.

A questo punto, Sempronia si rivolgeva al Collegio Supremo, sollevando i seguenti due motivi di ricorso:
• con la prima censura, la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte territoriale, a fronte della domanda di scioglimento della comunione sulle porzioni del cortile dell’edificio con attribuzione a ciascun condomino di un posto auto, quale quella avanzata dalla stessa Sempronia e dal figlio Mevio nei confronti degli altri condòmini, aveva reso una pronuncia di regolamentazione giudiziale dell’assegnazione dei posti auto da comprendere nel cortile;
• con la seconda censura, Sempronia deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1120, 1136 e 1102 c.c., giacché i giudici d’appello, con la regolamentazione giudiziale dei posti auto all’interno del cortile, avevano prevaricato i diritti dei condòmini in relazione al pari uso della cosa comune, avendo i partecipanti già raggiunto accordi al riguardo.

Gli Ermellini stabilivano che è “precluso al singolo partecipante al condominio di rivolgersi al giudice, in sede contenziosa, per ottenere provvedimenti finalizzati al “migliore godimento” delle cose comuni, ovvero l’imposizione di un regolamento contenente norme circa l’uso delle stesse, spettando unicamente al gruppo l’espressione della volontà associativa di autorganizzazione contenente i futuri criteri di comportamento vincolanti per i partecipanti alla comunione”.

Difatti, continuavano i giudici di legittimità, “incorre nel vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., il giudice che, richiesto, come nella specie, dello scioglimento della comunione di un cortile condominiale, e dunque di convertire il diritto di ciascun condomino alla quota ideale in diritto di proprietà esclusiva di porzioni individuali, pronuncia una sentenza contenente una regolamentazione dell’utilizzo dei singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, così disponendo di un bene della vita diverso da quello oggetto di domanda”.

In virtù di ciò, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello in diversa composizione.

Avvocato Giuseppina Sgrò