Antenne e cavi sulla facciata condominiale sono consentiti?

Diritto a montare l’antenna sul muro del palazzo, sul balcone di proprietà del vicino, sulla terrazza condominiale o sul tetto: divieti e diritti.

Non tutti hanno un balcone. E non tutti i balconi sono posizionati in modo tale da potervi installare un’antenna parabolica. Alcuni condomini sono così costretti a posizionare l’apparecchio sulla facciata dell’edificio, sul tetto o sulla terrazza comune facendo poi passare i cavi sul muro comune. Una situazione del genere non sempre trova d’accordo gli altri proprietari di appartamenti che lamentano la violazione del decoro architettonico.

Eppure, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che esiste un vero e proprio diritto all’antenna, come espressione del diritto costituzionale a essere informati, conseguenza della libertà di parola. Di qui la domanda abbastanza frequente: sono consentite antenne e cavi sulla facciata condominiale? Sul punto, si è già espressa più volte la giurisprudenza.

Indice

1 Si può montare un’antenna sulla facciata dell’edificio?
2 Si può ancorare l’antenna sul balcone o sulla terrazza altrui?
3 Si può montare l’antenna sul tetto o sulla terrazza?
4 Si possono far passare i cavi sulla facciata condominiale?
Si può montare un’antenna sulla facciata dell’edificio?
Tutti i condomini possono utilizzare le parti comuni dell’edificio, come appunto i muri dell’edificio, a patto di:

non modificarne la destinazione dell’area;
non occupare tanto spazio da impedire agli altri di fare altrettanto;
non ledere il decoro architettonico dello stabile.
Le prime due condizioni sono sancite dall’articolo 1102 del Codice civile. La terza è dettata dall’articolo 1120 del Codice civile.

Quanto alla destinazione d’uso, la giurisprudenza ha ritenuto che l’installazione di un’antenna sulla facciata condominiale non implica alcuna violazione della normativa condominiale, salvo che il regolamento approvato all’unanimità disponga diversamente.

Quanto al secondo requisito e al terzo requisito è stato detto che laddove l’antenna non sia di dimensioni tali da rendersi antiestetica, a prevalere sul decoro architettonico è il diritto all’informazione del proprietario dell’appartamento. Sicché, non si può impedire l’installazione di un piccolo apparecchio destinato a ricevere le onde audio-video. Al contrario, l’installazione di un’antenna parabolica di notevoli dimensioni sulla facciata di un condominio, essendo lesiva del decoro dell’edificio, è contraria ai canoni di utilizzo della cosa comune [1].

Si può ancorare l’antenna sul balcone o sulla terrazza altrui?
Proprio perché il diritto all’informazione è tutelato dalla Costituzione, la giurisprudenza della Cassazione ritiene possibile ancorare l’antenna al tetto comune, al lastrico solare, alla terrazza e finanche alla proprietà altrui (ad esempio al balcone del piano superiore).

In ogni caso, il diritto di collocare sull’altrui proprietà antenne radio-televisive è subordinato al fatto che l’utente non possa utilizzare spazi propri o condominiali, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto agli altri proprietari. Ovviamente, incombe su chi richieda la detta installazione dimostrare gli elementi costitutivi della domanda, ossia l’impossibilità di adibire spazi propri al montaggio dell’apparecchio radiotrasmittente.

Come chiarito dalla Cassazione, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della l. n. 554 del 1940 nonché 231 del D.P.R. n. 156 del 1973, è subordinato all’impossibilità per l’utente, onerato della corrispondente dimostrazione, di utilizzare spazi propri o condominiali, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari [2].

Si può montare l’antenna sul tetto o sulla terrazza?
Se è vero che è possibile montare l’antenna sulla facciata condominiale lo è anche sul tetto o sulla terrazza comune. L’installazione di macchinari e antenne paraboliche sul lastrico condominiale da parte di condomino non deve però essere tale da precludere ad altri condomini un analogo e paritetico utilizzo della cosa comune. Pertanto, le soluzioni tecniche prospettate devono essere compatibili con un analogo utilizzo del lastrico da parte degli altri condomini [3].

Si possono far passare i cavi sulla facciata condominiale?
Anche il passaggio dei cavi può attraversare la facciata condominiale purché la soluzione prospettata non violi l’estetica dell’edificio. Sul punto, la giurisprudenza è piuttosto “larga di maniche” visto che il diritto all’informazione – e quindi il diritto all’antenna – sono largamente tutelati dal nostro ordinamento.

Secondo la Cassazione [4], il fatto di assicurare cavi elettrici ai muri comuni condominiali e di installare sui muri stessi o su tetti o su terrazze, pure comuni, antenne tv configura un legittimo uso di detti beni, salvo diversa previsione del regolamento condominiale.

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