Sentenza: attività di affittacamere in condominio
Redazione26 aprile 2022Edit this post

Con la sentenza n. 80 del 4 gennaio 2022, il Tribunale di Roma ha stabilito che soltanto un regolamento contrattuale, predisposto dall’unico proprietario del condominio e che contenga espressioni chiare ed esplicite in merito, può vietare l’attività di affittacamere negli appartamenti dello stabile condominiale.

Nella vicenda in esame, un condominio conveniva in giudizio una S.r.l. (conduttrice) e la proprietaria dell’unità condominiale, al fine di far accertare che l’aver adibito l’appartamento all’attività di affittacamere violava l’art. 12 del Regolamento condominiale e il Regolamento Regionale che si occupa delle strutture ricettive, ingiungendo, di conseguenza, l’immediata cessazione dei “gravi ed intollerabili pregiudizi che ne sono derivati ai condomini, inibendogli la continuazione di tale attività e condannandoli al risarcimento dei danni subiti dal condomino”.

Il giudice capitolino rilevava che, nonostante fosse corretto che l’art. 12 del Regolamento condominiale vieti di adibire gli appartamenti ad attività di affittacamere, il divieto in questione, nel caso in esame, non era opponibile alle convenute, dal momento che il condominio non aveva dimostrato la natura contrattuale del predetto Regolamento, ma aveva soltanto asserito che la delibera di approvazione dello stesso era stata adottata all’unanimità.

Secondo il Tribunale, infatti, solo un Regolamento di natura contrattuale è in grado di consentire al condominio di vietare l’attività di affittacamere ai condòmini.

Altresì, il giudice capitolino precisava che il divieto di destinazione all’attività di affittacamere non può essere ricondotto alla generica affermazione secondo cui il divieto concerne “qualsiasi altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini o sia contrario all’igiene, alla moralità ed al decoro dell’edificio”.

Difatti, i divieti contenuti nel regolamento di condominio devono “risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze”.

In virtù di ciò, il Tribunale di Roma rigettava le domande del condominio e condannava quest’ultimo a rimborsare alle parti convenute le spese del giudizio.

Avvocato Giuseppina Sgrò