Studio accatastato come casa, l’avvocato può detrarre l’Iva
L’avvocato può detrarre l’Iva sull’acquisto dello studio anche se è stato accatastato come abitazione. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 13259 del 28 aprile 2022, ha accolto il ricorso di un professionista che rivendicava il diritto al beneficio fiscale. La sezione tributaria ha ribaltato il verdetto pro-fisco emesso da Ctp e Ctr di Firenze spiegando, in prima battuta, che «in tema di Iva, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività». Gli Ermellini, applicando questo principio al caso sottoposto all’esame della Corte, in cui è pacifico che il fabbricato acquistato dal contribuente ha destinazione abitativa ed è altresì pacifico, in quanto non contestato, hanno affermato che al predetto fabbricato, utilizzato come ufficio, ovvero come studio legale del contribuente, di professione avvocato, deve riconoscersi la detraibilità dell’Iva essendo indubitabile la natura strumentale dell’immobile, stante la necessità dello stesso ai fini dello svolgimento dell’attività professionale del contribuente, prescindendo dalla categoria catastale attribuita (A/2 – civile abitazione). E ciò anche se in deroga al generale principio della detraibilità dell’Iva contenuto nel dpr 633/1972, l’articolo successivo, il 19 bis, prevede che «non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni». Ora la Suprema corte ha chiuso il sipario sulla vicenda e, decidendo nel merito, ha annullato per sempre l’atto impositivo con il quale l’ufficio aveva richiesto al professionista la maggiore imposta.
fonte italiaoggi

