SENTENZA DELLA CORTE UE SULL’ALIQUOTA RIDOTTA PER I LAVORI SULLE ABITAZIONI
Manutenzione, Iva piena

L’aliquota Iva ridotta per i servizi di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, contemplata al punto 10-bis dell’allegato III alla direttiva Iva, non è estensibile ai servizi di manutenzione. Nel caso di lavori eseguiti sulle parti comuni di fabbricati composti sia da abitazioni private che da unità ad altra destinazione, inoltre, l’agevolazione è applicabile solo proporzionalmente, in rapporto alle prime. È quanto ha chiarito la Corte di giustizia Ue con la sentenza 5 maggio 2022, causa C-218/21. La pronuncia è di particolare interesse per il nostro paese, poiché entrambi i principi interpretativi enunciati dalla Corte collidono con la norma e con la prassi nazionale, che prevede l’aliquota ridotta del 10% per le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (art. 7, lett. b, l. 488/99). Le questioni, sollevate dai giudici portoghesi, miravano a chiarire se la disposizione della direttiva dovesse interpretarsi nel senso che rientrano nella nozione di «ristrutturazione e riparazione di abitazioni private» i servizi di riparazione e ristrutturazione di ascensori di immobili ad uso abitativo. La Corte osserva anzitutto che, secondo la formulazione testuale, la disposizione comprende due attività distinte, riferite alle abitazioni private: la «ristrutturazione», consistente nella rimessa a nuovo di un oggetto, e la «riparazione», che consiste nel ripristino di un oggetto danneggiato. Entrambe queste attività sono caratterizzate dal loro carattere occasionale, con la conseguenza che «semplici servizi di manutenzione, forniti in modo regolare e continuativo» non possono rientrare nella previsione normativa. L’espressione «abitazioni private», poi, esclude dalla disposizione i servizi di ristrutturazione o di riparazione su beni immobili non destinati a fini abitativi, nonché su abitazioni non di tipo privato quali alloggi aziendali o alberghi. Ciò detto, diversamente da quanto sostenuto dal governo portoghese, nel caso di un fabbricato ad uso abitativo composto da più appartamenti, la disposizione in esame è riferibile anche alle strutture condivise, di regola importanti, se non indispensabili, per l’uso dei singoli appartamenti, compresi gli ascensori, costituenti parte integrante degli edifici. Di conseguenza, l’aliquota ridotta di cui alla disposizione in esame è applicabile anche ai servizi di riparazione e ristrutturazione degli ascensori di immobili ad uso abitativo, mentre non lo è, per quanto detto prima, ai servizi di manutenzione di tali ascensori.

fonte italiaoggi