Se le quote ereditarie sono eque
l’aliquota è quella delle “divisioni”
Quando invece la parte acquisita è superiore a quella spettante, l’assegnazione è considerata a carattere traslativo e come tale soggetta al tributo proporzionale
immagine generica illustrativa
SINTESI: In caso di scioglimento della comunione ereditaria, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l’aliquota degli atti di divisione e non l’aliquota degli atti traslativi, atteso che quest’ultima è applicabile, ai sensi dell’art. 34 del Dpr n. 131 del 1986, soltanto nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza – dunque, le assegnazioni che hanno luogo nella divisione di beni mobili o immobili non sono considerate traslative di proprietà dei beni assegnati se il condividente riceve una quota corrispondente ai suoi diritti; se, invece, vi è conguaglio, o la quota assegnata è superiore a quella spettante, la divisione, in relazione al conguaglio o al maggiore assegno, è considerata a carattere traslativo e come tale soggetta al tributo proporzionale.
Ordinanza n. 12366 del 15 aprile 2022 (udienza 23 marzo 2022)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Mocci Mauro – Est. Putaturo Donati Viscido Di Nocera M.G.
Scioglimento della comunione ereditaria – Applicazione dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 34 del DPR n. 131 del 1986 – Assegnazione ad un condividente di beni per un valore eccedente a quello a lui spettante – Si applica l’aliquota proporzionale degli atti traslativi limitatamente alla parte in eccedenza

