Le disposizioni sul conto corrente condominiale
Redazione11 maggio 2022Edit this post
La riforma della disciplina condominale impone all’amministratore di “far transitare le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.
L’utilizzo del conto corrente deve avvenire in modo esclusivo: devono transitarvi tutte le somme in entrata ed in uscita. È evidente qui la finalità di garantire la tracciabilità dei flussi di cassa. Significa, ad esempio, che è fatto divieto all’amministratore di riscuotere una somma da un condomino a titolo di pagamento delle quote condominiali ed utilizzare immediatamente quel denaro per pagare un fornitore titolare di un credito nei confronti del condominio.
Il conto corrente condominiale deve essere specifico: l’amministratore ha l’obbligo di attivare ed utilizzare un conto corrente per ciascuno dei condomini amministrati. Emerge qui la finalità di evitare indebite commistioni tra le provviste proprie di ciascun ente di gestione. Del resto, figura espressamente tra le gravi irregolarità dell’amministratore “la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini”. Non si può fare a meno di rilevare l’infelice tecnica redazionale adottata per questa disposizione (la ripetizione “possono” e “possibilità”): escludendo l’ipotesi che il riformatore abbia voluto considerare grave irregolarità la possibilità di una possibilità, si tratta o di modalità che possono generare confusione o di modalità che generano possibilità di confusione.
Il diritto di accesso da parte dei condòmini alle risultanze del conto corrente condominiale è garantito. È infatti previsto che il singolo proprietario, per il tramite dell’amministratore, possa prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica. La mancata apertura od il mancato utilizzo del conto corrente specifico intestato al condominio costituisce una grave irregolarità dell’amministratore; ciascun condomino è legittimato a rivolgersi all’autorità giudiziaria chiedendo la revoca del mandatario. L’ipotesi di grave irregolarità in esame presenta una peculiarità: infatti, prima di potersi rivolgere al giudice, è necessario aver esperito senza successo un tentativo di revoca assembleare.

